Sospensione condizionale confermata in appello non revocabile in sede di rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 12135 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in primo grado e confermato dal giudice d’appello, quando il perimetro cognitivo del giudizio di rinvio sia circoscritto, per effetto dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ad altro e distinto profilo della decisione. Il beneficio già riconosciuto deve ritenersi implicitamente confermato dal giudice d’appello che, su impugnazione del solo imputato, confermi o ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni, giacché una diversa soluzione violerebbe il divieto di reformatio in peius. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato, in concorso con altro soggetto, per i reati di danneggiamento, tentata rapina e lesioni personali volontarie, riconoscendo a entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello aveva sostanzialmente confermato la decisione.
Investita del ricorso, la Corte di cassazione, con sentenza n. 29631 del 9.6.2023, aveva annullato la pronuncia d’appello limitatamente al reato di tentata rapina e alla sua possibile riqualificazione. In sede di rinvio la Corte d’appello aveva riqualificato il fatto come violenza privata e rideterminato la pena, negando però la sospensione condizionale in ragione dei precedenti penali dell’imputato. Da qui il nuovo ricorso, che denuncia il contrasto tra dispositivo e motivazione e la violazione del giudicato sul punto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, incentrati sulla dedotta discrasia tra il dispositivo letto in udienza — che confermava la sentenza di primo grado, e dunque anche il beneficio — e la motivazione, che lo aveva negato. Il ricorso è stato ritenuto fondato.
Il Collegio ha ricostruito i passaggi processuali decisivi. Il Tribunale aveva riconosciuto la sospensione condizionale della pena a entrambi gli imputati e avverso quella decisione non era stata proposta impugnazione del pubblico ministero. La Corte d’appello, quanto alla posizione dell’imputato, aveva confermato la sentenza di primo grado e quindi, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, anche il capo relativo al beneficio.
Per effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, il perimetro cognitivo del giudice di rinvio era limitato al solo profilo della corretta qualificazione del fatto originariamente ricondotto alla tentata rapina. Ne deriva che la Corte d’appello, in sede di rinvio, non aveva il potere di modificare il punto della sentenza relativo al riconoscimento della sospensione condizionale.
La Corte ha richiamato l’orientamento condiviso secondo cui il beneficio già concesso in primo grado deve intendersi implicitamente confermato dal giudice d’appello che, su impugnazione del solo imputato, confermi o ridetermini la pena senza ulteriori specificazioni in dispositivo, poiché altrimenti si violerebbe il divieto di reformatio in peius. Sono richiamati, in tal senso, Sez. 5 n. 20106 del 14/01/2019, Sez. 3 n. 23444 del 2011, Sez. 3 n. 580 del 2007 e Sez. 5 n. 1788 del 19/4/1999.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, dovendosi in tal senso leggere la conferma, richiamata nel dispositivo, della pronuncia di primo grado.
Nota della Redazione
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