Partecipazione all’associazione per narcotraffico provata dalle sole cessioni (Cass. pen. Sez. VI n. 25560 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, poiché l’elemento oggettivo del reato associativo prescinde dal numero di volte in cui l’agente abbia personalmente operato. È tuttavia necessario che la condotta, per le sue connotazioni, sia idonea ad attestare, secondo massime di comune esperienza, uno specifico ruolo dell’agente funzionale all’associazione e alle sue dinamiche operative, nonché l’immanente coscienza e volontà di far parte dell’organizzazione. A tal fine non basta la vicinanza personale a un componente del sodalizio né il coinvolgimento in attività di narcotraffico: occorre la prova del pactum sceleris e di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo, con la consapevolezza del contesto associativo. Il giudice deve perciò esplicitare le ragioni per cui gli elementi indiziari acquisiti dimostrano l’adesione al gruppo, non essendo sufficiente la mera disponibilità verso un singolo associato o la collaborazione occasionale.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 21 aprile 2026, ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la misura della custodia in carcere per i reati di cui ai capi 1), 20) e 21) dell’imputazione provvisoria. Il ricorrente era ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico e di due reati fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. Ha censurato la ritenuta partecipazione all’associazione, fondata sulla sola commissione di due cessioni di stupefacente, e ha evidenziato che la gestione di un punto di distribuzione riconducibile al sodalizio non implica, di per sé, la consapevolezza e volontà di aderirvi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il ricorrente era stato qualificato come responsabile di un punto di vendita del canale di comunicazione dell’associazione, con compiti di cessione al dettaglio dello stupefacente. Il Tribunale aveva valorizzato le due cessioni di cocaina effettuate a un agente sotto copertura, la responsabilità del punto di distribuzione, un incontro con un componente del sodalizio e la pluralità delle condotte contestate.

La Corte ha innanzitutto rilevato che non risultano esplicitati i dati da cui il Tribunale ha tratto l’esistenza di rapporti diretti del ricorrente con altri partecipi, genericamente richiamati.

Nel riaffermare il principio secondo cui la partecipazione all’associazione può desumersi anche da singoli episodi criminosi, la Corte ha richiamato i propri precedenti (Sez. 3 n. 36381 del 2019; Sez. 6 n. 50965 del 2014; Sez. 1 n. 43850 del 2013). Ha però chiarito che è necessario che la condotta, per le sue connotazioni, sia idonea ad attestare uno specifico ruolo dell’agente funzionale all’associazione, secondo massime di comune esperienza.

Nel caso concreto il Tribunale non ha spiegato per quale ragione i due reati fine fossero sintomatici della partecipazione al sodalizio. Anche il contatto con il componente del gruppo e la responsabilità del punto di distribuzione avrebbero richiesto maggiore approfondimento: tali elementi possono dimostrare la vicinanza personale e il coinvolgimento nel narcotraffico, ma non sono di per sé sufficienti a comprovare l’adesione all’organizzazione, neppure nei termini della gravità indiziaria richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. Nulla è detto, inoltre, sulla consapevolezza del ricorrente che il punto fosse gestito da un sodalizio.

La Corte ha ricordato che la partecipazione presuppone la prova del pactum sceleris e di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo, con la coscienza e volontà di far parte dell’organizzazione. Non basta la mera disponibilità verso un singolo associato o la collaborazione occasionale, anche con soggetto di livello apicale, essendo necessaria una volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali (Sez. 6 n. 34563 del 2019). La prova non essendo adeguatamente offerta, la Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Ancona per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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