Sospensione condizionale nel decreto penale non opposto non revocabile in esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 80 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per mancata opposizione hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza. Ne consegue che la sospensione condizionale della pena, quand’anche erroneamente disposta con il decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione. La revoca in sede di esecuzione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dall’art. 674 cod. proc. pen., ovvero quando il beneficio non sia stato disposto con la sentenza di condanna per altro reato o quando sussistano le condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen. Il ricorso che deduca violazione di legge o vizio di motivazione su statuizioni coperte da giudicato è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un condannato aveva ottenuto, con decreto penale di condanna a pena pecuniaria, il beneficio della sospensione condizionale. Non avendo proposto opposizione, il provvedimento diveniva irrevocabile. Successivamente il difensore presentava richiesta di revoca di quel beneficio innanzi al giudice dell’esecuzione, deducendo un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato: senza la revoca, egli non avrebbe potuto accedere al beneficio per eventuali future pene detentive, rispetto alle quali l’istituto trova la sua primaria ragione d’essere.
Il g.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta con ordinanza del 23 aprile 2024, escludendo la ravvisabilità di tale interesse. Avverso quel provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione all’assoluta mancanza di motivazione del decreto penale sull’impropria applicazione dell’istituto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove proprio dall’ultimo profilo di doglianza e lo affronta in modo preliminare e assorbente. Le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, perché non opposto, hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza. Il principio è affermato con richiamo a due precedenti conformi: Sez. 3, n. 7475 del 18/1/2008, Rv. 239008 – 01 e Sez. 1, n. 3877 del 20/1/2004, Rv. 227330 – 01.
Da tale premessa discende la conseguenza centrale: la sospensione condizionale della pena, quand’anche fosse stata erroneamente disposta con quel decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti di chi non abbia proposto opposizione. L’eventuale errore contenuto nel provvedimento irrevocabile non è emendabile attraverso lo strumento della revoca in fase di esecuzione, perché il giudicato copre anche le statuizioni viziate.
La Corte verifica poi il perimetro dei casi in cui la revoca è ammessa. Richiama l’art. 674 cod. proc. pen., che consente la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale concessa in fase di cognizione con sentenza o decreto penale irrevocabili solo quando il beneficio non sia stato disposto con la sentenza di condanna per altro reato, oppure ove si rilevi l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 cod. pen.
Nella vicenda di specie nessuno di questi casi risulta ravvisabile. Il ricorso, pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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