Revoca d’ufficio della sospensione condizionale vietata al giudice d’appello (Cass. pen. Sez. V n. 22045 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non ha il potere di revocare d’ufficio, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado. Il potere di revoca ufficiosa è riservato al giudice dell’esecuzione, poiché la revoca per causa ostativa ignota al giudice di prime cure ha natura non dichiarativa, a differenza delle ipotesi di revoca obbligatoria contemplate dall’art. 168, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. Al giudice di secondo grado resta precluso ogni intervento officioso in ossequio al principio devolutivo. La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 1, legge n. 103 del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi sotto il suo vigore, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, ha dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa dal primo giudice a uno dei due imputati, confermando nel resto la condanna per i reati di falso in atto pubblico.
Agli imputati si contesta di avere falsamente attestato, nelle carte di circolazione, la vendita di autovetture a privati da parte di una società estera, anziché delle effettive società nazionali, in sede di immatricolazione presso lo sportello telematico dell’automobilista. Avverso la sentenza di secondo grado entrambi propongono ricorso per cassazione, deducendo motivi in parte coincidenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della prescrizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20989 del 2024, ribadisce che la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi. La Corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2026, che ha escluso il contrasto con il principio di legalità e con la retroattività della legge più favorevole, evidenziando che il nuovo art. 161-bis cod. pen. conduce a un risultato praticamente identico e sfavorevole per l’imputato rispetto alla disciplina del 2017.
Nel merito, i reati risultano commessi nel gennaio 2018, sotto il vigore della legge del 2017: la mancata estinzione è dunque corretta. Il relativo motivo è manifestamente infondato.
Il secondo motivo, relativo alla revoca della sospensione condizionale, è invece fondato. Dalla sentenza impugnata non emerge alcuna motivazione, se non la revoca nella parte dispositiva. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 36460 del 2024, Zangari, secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto. Al giudice d’appello è precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo. La pronuncia richiama anche le Sezioni Unite n. 37345 del 2015, Longo, sulla natura non dichiarativa della revoca.
La sentenza è quindi annullata con rinvio, sul punto, alla Corte d’appello di Perugia. I motivi sul travisamento della prova sono giudicati reiterativi e incentrati su una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, in applicazione dei principi sulla doppia conforme. La qualifica di pubblico ufficiale del titolare di STA, nel compimento dell’intero iter di immatricolazione, è ribadita sulla scorta di consolidata giurisprudenza, con conferma della configurabilità del falso ideologico anche nell’immatricolazione di auto estere.
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Nota della Redazione
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