Occupazione demaniale marittima: recupero coattivo ex art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 (Cass. civ. n. 22435 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. è una regola residuale di giudizio, che trova applicazione solo quando un fatto rilevante rimanga ignoto all’esito dell’istruttoria, atteso il principio di acquisizione probatoria in base al quale tutte le risultanze, a prescindere dalla parte che le ha prodotte, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice. La speciale procedura di riscossione mediante ruolo di cui all’art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 si applica al recupero delle somme spettanti all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, ivi incluse le occupazioni di fatto, senza che sia necessaria la previa esistenza di un credito certo derivante da precedenti provvedimenti amministrativi. L’autotutela della pubblica amministrazione ex art. 54 cod. nav. e art. 823 cod. civ. non è limitata alla sola funzione reintegratoria.
Il Fatto
La contribuente aveva convenuto in giudizio l’Agenzia del Demanio per ottenere l’annullamento delle intimazioni di pagamento emesse ex art. 1, comma 274, l. n. 311/2004, relative a somme pretese per l’abusiva occupazione, dal 1977 al 2000, di aree del demanio marittimo su cui insisteva un immobile di sua proprietà, eccependo la natura privata dell’area e la preesistenza dei manufatti rispetto all’entrata in vigore del codice della navigazione.
Sia il Tribunale sia la Corte d’appello rigettavano le domande, ritenendo non assolta dalla contribuente la prova dell’insussistenza della pretesa creditoria dell’amministrazione. Avverso la sentenza d’appello veniva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenzia del Demanio restava intimata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per un’inversione dell’onere probatorio. Il giudice d’appello, pur avendo affermato che l’onere incombeva alla contribuente, aveva in realtà esaminato nel merito tutto il materiale istruttorio versato in atti, valutandolo ai sensi del principio di acquisizione probatoria (richiamando Cass., sez. L, n. 23286 del 2024 e Cass., sez. III, n. 9863 del 2023). Non residuando alcun fatto ignorato, non vi era spazio per l’operatività della regola residuale di cui all’art. 2697 cod. civ.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, volto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio (perizie, documenti catastali e sentenze di altri giudizi), rimessa integralmente al giudice di merito. Quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione, la Corte ha ricordato che il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare l’atto in cui la circostanza è stata allegata e la sede in cui è stata provata (richiamando Cass., sez. III, n. 15058 del 2024).
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 54 cod. nav. e dell’art. 823 cod. civ. per la pretesa limitazione dell’autotutela alla sola funzione reintegratoria, è stato respinto in quanto infondato. La Corte ha ribadito che la normativa di cui all’art. 1, comma 274, l. n. 311/2004 estende il meccanismo di riscossione coattiva mediante ruolo alle somme spettanti all’erario per l’utilizzo di immobili dello Stato, anche per le occupazioni di fatto. Il credito non deve essere necessariamente certo aliunde, potendo il soggetto intimato impugnare i criteri di determinazione della somma. Irrilevante è stato ritenuto il precedente richiamato dalla ricorrente, essendo stato emesso in una fattispecie anteriore alla novella del 2004.
Infine, è stato dichiarato inammissibile il quarto motivo per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. La Corte ha accertato che tale eccezione non era stata riproposta in appello e che la ricorrente non aveva allegato e trascritto i passaggi dell’impugnazione con cui l’eccezione era stata veicolata, come richiesto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., per aver proposto un ricorso manifestamente infondato, e alla declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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