Il ruolo di nocchiere e il pagamento da parte dei migranti provano il fine di profitto dell’organizzatore (Cass. pen. n. 2168 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 12, commi 1, 3, lett. a), b) e d), e 3-bis, d.lgs. n. 286/1998 la condotta di chi svolge il ruolo di nocchiere dell’imbarcazione adibita al trasporto di migranti e partecipa all’organizzazione del viaggio. La circostanza aggravante del fine di profitto, ancorché indiretto, può essere desunta da regole di esperienza a base razionale, qualora risulti provato il pagamento di una somma di denaro da parte di ciascun migrante e il ruolo di trasportatore dell’imputato, in assenza di spiegazioni alternative.

Il Fatto

Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l’imputato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 253.333,33 di multa per il delitto di cui all’art. 12, commi 1 e 3, lett. a), b) e d), d.lgs. n. 286/1998, previa esclusione di un’aggravante e con riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte applicava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. L’imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità e al riconoscimento dell’aggravante del fine di profitto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di proposizioni inconciliabili concernenti punti decisivi, mentre la motivazione è illogica quando il giudice di merito si esprime attraverso un iter argomentativo incoerente, incompiuto o monco.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione completa, desumendo la prova del ruolo di organizzatore e trasportatore dal riconoscimento fotografico e dalle deposizioni testimoniali convergenti. Tali elementi individuavano nell’imputato una delle persone alla guida del natante e uno degli organizzatori, in base a dati quali la pregressa conoscenza con il cittadino tunisino organizzatore del viaggio e il dialogo avuto con lui prima della partenza.

La censura relativa alla mancata valutazione della deposizione di una testimone è stata ritenuta una censura di mero fatto, non proponibile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che gli argomenti difensivi non erano dirimenti: il ruolo di organizzatore non è incompatibile con la mancata conoscenza della guida del natante, né imponeva necessariamente il ritorno a riva. Le risultanze istruttorie, come riportate nella sentenza impugnata, smentivano altresì l’assunto della penuria di cibo e acqua a bordo.

In ordine all’aggravante del fine di profitto, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso al criterio di verosimiglianza, quale regola di esperienza a base razionale. Accertato il pagamento di una somma da parte di ciascun migrante e il ruolo di trasportatore dell’imputato, in assenza di spiegazioni alternative, la Corte ha correttamente desunto la sussistenza dell’aggravante, anche nella forma del profitto indiretto, quale possibile corrispettivo della prestazione di trasporto resa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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