Reati tributari: la confisca del profitto è obbligatoria anche se l’imputato risulta nullatenente (sent. 39547/2025)
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza n. 39547/2025, Udienza pubblica del 16 settembre 2025 (motivazione semplificata), depositata il 9 dicembre 2025 (R.G.N. 14621/2025) – Presidente Di Nicola, Relatore Aceto.
I fatti
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato a dieci mesi di reclusione per i reati di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto), commessi quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, senza tuttavia disporre la confisca del profitto o del prezzo del reato. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’erronea applicazione dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, per la mancata applicazione della confisca obbligatoria, anche per equivalente.
Il ricorso
Il difensore dell’imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, sul rilievo che né l’imputato né la società rappresentata risultassero possidenti, e che comunque alcuna attività istruttoria fosse stata svolta in sede di merito per individuare beni da confiscare, attività preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ricordato che l’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 impone, in caso di condanna per uno dei reati tributari previsti dal decreto, l’adozione della confisca dei beni costituenti prezzo o profitto del reato o, quando ciò non sia possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo. Si tratta di conseguenza necessaria della condanna, non rimessa alla discrezionalità del giudice, che è comunque tenuto a ordinarla a prescindere dal mancato rinvenimento del profitto e dalle disponibilità patrimoniali del condannato: l’impossidenza, infatti, è concetto estraneo all’ambito applicativo dell’istituto, che ha natura afflittivo-sanzionatoria e non è finalizzato a soddisfare il credito tributario, bensì a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice non è tenuto a individuare preventivamente i beni concreti da apprendere, potendo limitarsi a determinare la somma corrispondente al profitto o al prezzo del reato, mentre l’individuazione specifica dei beni e la verifica di corrispondenza al valore indicato sono riservate alla successiva fase esecutiva demandata al pubblico ministero.
La confisca del profitto o del prezzo del reato tributario ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è conseguenza necessaria della condanna, non discrezionale e non subordinata alla dimostrazione della solvibilità del condannato; il giudice della cognizione può limitarsi a determinare la somma corrispondente, rinviando l’individuazione dei beni concreti alla fase esecutiva.
L’esito
Sentenza annullata limitatamente al punto concernente l’omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in diversa composizione.
Perché questa decisione conta, in pratica
La sentenza è un riferimento importante per la prassi penale-tributaria: ribadisce che l’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria in sede di condanna per reati tributari costituisce un vizio autonomamente censurabile, irrilevante l’eventuale nullatenenza dell’imputato, e conferma che il giudice di merito non deve attendere l’esito di un’istruttoria patrimoniale per pronunciarsi sulla misura, potendo determinarne l’importo e demandarne l’esecuzione concreta alla fase successiva.