Valida la nomina del difensore di fiducia del detenuto compiuta dal convivente (Cass. pen. Sez. 2 n. 16215 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del difensore di fiducia dell’indagato o dell’imputato in stato di detenzione, compiuta da persona diversa dai prossimi congiunti ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen., è valida in presenza di elementi inequivoci che consentano di ricondurla, per facta concludentia, alla volontà dell’interessato. La disposizione ha natura di norma ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in bonam partem in conformità al principio del favor defensionis. L’autorità giudiziaria deve avere certezza della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista, la cui prova può essere tratta anche da comportamenti concludenti idonei a documentare l’esistenza di un rapporto fiduciario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato detenuto all’estero, ritenendo invalida la nomina del difensore effettuata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen., da una persona che si era formalmente dichiarata sua convivente. Il giudice di merito aveva evidenziato che non era stato allegato né provato il tipo di detenzione, le ragioni dell’impossibilità di nomina diretta da parte dell’interessato, né la qualità di convivente della nominante.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 99, comma 3, e 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dell’impedimento e la violazione dell’art. 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la decisione impugnata avesse erroneamente omesso di considerare la ratio dell’art. 96, comma 3, cod. proc. pen., che consiste nell’ovviare alla situazione di impossibilità o difficoltà di comunicazione in cui possono trovarsi le persone arrestate, fermate o in custodia cautelare nell’operare una libera scelta del difensore. Nel caso di specie, lo stato di privazione della libertà personale all’estero era emerso senza alcun dubbio.
La Corte ha richiamato il principio per cui è valida la nomina del difensore di fiducia compiuta da soggetto diverso dai prossimi congiunti, qualora sussistano elementi inequivoci che la riconducano alla volontà dell’interessato, come nel caso della nomina effettuata dalla convivente. Il giudice di merito, in assenza di ulteriori accertamenti o verifiche stimolabili anche d’ufficio, non poteva correlare la validità dell’atto alla mancata dimostrazione di soluzioni alternative.
La Corte ha inoltre precisato che la prova della riferibilità alla parte della volontà di avvalersi del professionista può essere inferita anche da comportamenti concludenti, essendo la disposizione di cui all’art. 96 cod. proc. pen. di natura ordinatoria e regolamentare, suscettibile di interpretazione in bonam partem. Il dato risolutivo era rappresentato dal non contestato stato di detenzione, che rendeva applicabile la disciplina in esame in mancanza di elementi che potessero far dubitare della validità della nomina.
La Corte ha concluso che, eventualmente, spetta al giudice di merito verificare secondo un criterio sostanziale e non meramente formale l’attribuibilità effettiva della nomina alla persona detenuta. Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Salerno per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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