La riqualificazione da abbandono a deposito incontrollato non viola il contraddittorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 7068 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, ha natura di reato permanente, la cui consumazione perdura fino allo smaltimento, al recupero o al sequestro, a differenza dell’abbandono che costituisce reato istantaneo caratterizzato da volontà esclusivamente dismissiva. La riqualificazione del fatto da abbandono a deposito incontrollato non integra immutatio libelli, né viola l’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., trattandosi di emendatio libelli, attesa l’identità della condotta e la distinzione fondata esclusivamente sull’elemento soggettivo. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione è disciplinata dalla riforma Cartabia, con applicazione dell’improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. nei gradi di impugnazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri aveva riqualificato l’originaria imputazione ex art. 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, d.lgs. n. 152/2006 nel reato di cui all’art. 255 d.lgs. n. 152/2006, condannando l’imputato alla pena dell’ammenda di 12.000 euro. Il giudice di merito aveva qualificato la condotta come abbandono di rifiuti, ritenendo il reato istantaneo e con condotta esaurita nel 2010.
Avverso la sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l’omessa declaratoria di prescrizione del reato. A suo dire, trattandosi di reato istantaneo, il termine prescrizionale sarebbe maturato prima della pronuncia della sentenza di merito. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione, era stato restituito alla Terza Sezione per la non manifesta infondatezza e per la costituzione di parte civile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la decisione impugnata aveva erroneamente applicato l’art. 255 d.lgs. n. 152/2006, norma che, nella formulazione vigente all’epoca dell’accertamento del fatto (28 agosto 2020), sanzionava amministrativamente la condotta di abbandono posta in essere da soggetti non titolari di imprese. Nel caso concreto, invece, la condotta era riferibile all’attività imprenditoriale di commercio all’ingrosso di rottami, sicché la norma applicabile era quella di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, che sanziona penalmente i titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti.
La Corte ha quindi affrontato la distinzione tra abbandono e deposito incontrollato. L’abbandono costituisce reato istantaneo, presupponendo una volontà esclusivamente dismissiva che si sostanzia in un gesto isolato di derelizione. Il deposito incontrollato, invece, ha natura di reato permanente, qualificandosi come deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione, con conseguenze anche in punto di decorrenza del termine prescrizionale. Nel caso concreto, la sistematica pluralità di azioni, la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee e la loro diminuzione tra il 2015 e il 2019 costituivano indici rivelatori della destinazione a operazioni di recupero.
Quanto alla lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la Corte ha richiamato il principio per cui l’immutatio libelli richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta, tale da determinare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Nel caso di specie, il capo di imputazione conteneva già la contestazione ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006 e il contraddittorio sulla possibile qualificazione giuridica era stato esercitato fin dall’inizio del processo. La riqualificazione non poteva considerarsi evento imprevedibile, data l’angusta linea di demarcazione tra le due fattispecie, fondata non sulla condotta ma sulla volontà dismissiva dell’agente.
La Corte ha infine chiarito la portata dell’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, che impone l’attivazione del contraddittorio nel caso in cui la Corte intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa. Tale obbligo opera quando il mutamento avvenga “a sorpresa”, non quando il giudizio di merito si è svolto con la qualificazione ritenuta corretta. In ragione della data di accertamento del reato (29 agosto 2020), la Corte ha applicato la disciplina della riforma Cartabia, con termine di improcedibilità fissato al 25 maggio 2026, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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