Sospensione condizionata ex legge n. 207/2003: competenza del magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 36648 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione condizionata della pena disciplinata dalla legge n. 207/2003, la competenza a provvedere sull’istanza appartiene al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione. L’art. 2 della legge n. 207/2003 attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza l’applicazione del beneficio previsto e disciplinato dall’art. 1 della medesima legge. Il giudice dell’esecuzione è competente unicamente per la declaratoria di estinzione della pena che consegue alla sospensione condizionata, una volta decorso il termine di cui al comma 5 dell’art. 2. Ne deriva che, ove due giudici ordinari ricusino di prendere conoscenza del medesimo fatto, sussiste conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non eliminabile se non con l’intervento della Corte di cassazione.

Il Fatto

Un detenuto aveva proposto, in data 19 maggio 2025, istanza di sospensione condizionata della pena ai sensi dell’art. 2 della legge n. 207/2003, il c.d. indultino, mentre si trovava ristretto presso il carcere di Milano Opera.

Il magistrato di sorveglianza di Milano, con provvedimento del 20 giugno 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo che in tema di applicazione dell’indulto la competenza spettasse al giudice dell’esecuzione. Gli atti erano stati trasmessi al Tribunale di Bergamo, che a sua volta, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 27 giugno 2025, aveva sollevato conflitto negativo di competenza. La questione giungeva così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza del medesimo fatto. Si è così determinata una stasi del procedimento, che impedisce l’espletamento dell’attività oggetto dell’istanza e non è altrimenti eliminabile se non con l’intervento della Corte di cassazione.

Nel merito, la Corte osserva che la competenza appartiene al magistrato di sorveglianza di Milano, non vertendosi in materia di indulto, ma di sospensione condizionata della pena ai sensi della legge n. 207/2003. L’art. 2 di tale legge prevede espressamente che è il magistrato di sorveglianza ad applicare la sospensione condizionata della pena, il c.d. indultino, previsto e disciplinato dall’art. 1 della medesima legge.

Poiché nel caso in esame la richiesta era stata avanzata dal detenuto mentre si trovava ristretto presso il carcere di Milano Opera, su detta istanza deve decidere il magistrato di sorveglianza di Milano, che aveva erroneamente declinato la propria competenza. La Corte dichiara pertanto la competenza di tale magistrato, disponendo la trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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