Braccialetto elettronico non autonomamente impugnabile e pericolosità da denunce (Cass. pen. Sez. II n. 35234 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il provvedimento applicativo del c.d. braccialetto elettronico non è autonomamente impugnabile, non integrando un aggravamento della misura cui accede, bensì una semplice modalità esecutiva della stessa. Non sussiste contraddizione tra la ritenuta idoneità degli arresti domiciliari e l’imposizione di strumenti di controllo a distanza, quando questi siano motivati in ragione delle particolari modalità di consumazione dei fatti. Ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesti dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili le denunce all’autorità giudiziaria per fatti analoghi e i carichi pendenti, potendo gli elementi di pericolosità trarsi anche da atti o comportamenti concreti non oggetto di accertamento giudiziario.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 25 giugno 2026, respingeva l’istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva applicato all’indagato, per il delitto di tentata estorsione, la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo la contraddittorietà della motivazione sull’applicazione del dispositivo elettronico, l’omessa valutazione della concretezza delle esigenze cautelari e della idoneità di una misura meno afflittiva, nonché il carattere congetturale del pericolo di reiterazione fondato sui precedenti e sulle denunce.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando la natura reiterativa o manifestamente infondata di tutti i motivi. Sul primo motivo richiama il principio secondo cui il provvedimento che applica il braccialetto elettronico non è autonomamente impugnabile, perché non costituisce un aggravamento della misura cautelare alla quale accede, ma una semplice modalità esecutiva.
Nel caso concreto il tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la necessità degli strumenti di controllo a distanza in ragione delle particolari modalità di consumazione dei fatti, senza che emerga una contraddizione rilevante tra l’idoneità degli arresti domiciliari e l’imposizione del controllo dei movimenti.
Quanto agli altri motivi, la Corte osserva che il tribunale ha giustificato la scelta della misura privativa della libertà personale ripercorrendo le modalità della ripetuta e violenta aggressione in danno della vittima. Corretta risulta la motivazione che deduce il pericolo di reiterazione dalla negativa personalità dell’indagato, valutata alla luce di precedenti denunce e di carichi pendenti, senza alcuna violazione di legge.
La Corte richiama il principio per cui, ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesti dall’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili le denunce per fatti analoghi a quello per cui si procede, potendo gli elementi di pericolosità trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario.
Ne deriva che la valutazione del pericolo di reiterazione non è necessariamente collegata ad altre condanne o ad altri fatti di reato, potendo ricavarsi anche da mere denunce o da ulteriori elementi manifestanti l’insofferenza dell’indagato al rispetto delle norme. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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