Reiterazione degli abusi non impedisce l’attenuante della minore gravità (Cass. pen. Sez. III n. 27125 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della minore gravità del fatto, prevista dall’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., richiede una valutazione globale del fatto, che tenga conto dei mezzi, delle modalità esecutive, del grado di coartazione esercitato sulla vittima, delle sue condizioni fisiche e mentali e caratteristiche psicologiche in relazione all’età, dell’occasionalità o reiterazione delle condotte, nonché della consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici. Ai fini del diniego dell’attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. La reiterazione degli atti sessuali non comporta alcun automatismo nel diniego dell’attenuante, né la consumazione del reato in ambiente scolastico, con abuso del rapporto fiduciario, è di per sé ostativa, dovendosi sempre apprezzare il livello di compromissione della libertà sessuale della persona offesa.
Il Fatto
Un collaboratore scolastico era stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 3 dicembre 2025, per violenza sessuale, consumata e tentata, ai danni di due alunne sedicenni all’interno dei locali dell’Istituto. Il giudice di merito aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante speciale della minore gravità, applicando le pene accessorie, la sospensione condizionale della pena e il beneficio della non menzione.
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’attenuante e alla qualificazione delle condotte come di minore gravità. Il ricorrente sosteneva che la reiterazione dei fatti, il luogo scolastico e le conseguenze psichiche sulle vittime dovessero escludere l’attenuante.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la valutazione dell’attenuante speciale impone una disamina complessiva del fatto, che consideri tutti gli indici di gravità nella loro reciproca integrazione. Solo quando tutti i parametri si collocano su soglie di gravità lievi, e il danno alla libertà sessuale risulti contenuto, l’attenuante è configurabile; è sufficiente un solo elemento di conclamata gravità per negarla.
La Corte ha escluso ogni automatismo tra reiterazione degli atti sessuali e diniego dell’attenuante. Richiamando la Sez. 3 n. 25434 del 22/09/2015 e la Sez. 3 n. 6784 del 18/11/2015, ha precisato che il riconoscimento non è impedito dalla pluralità di episodi in danno di persone offese diverse, ciascuna indipendente, dovendosi valutare la gravità di ogni singolo episodio. Nel caso concreto, il giudice di merito ha apprezzato un episodio consumato nei confronti di una minore e due episodi tentati nei confronti di un’altra, ravvisando un contenuto livello di compromissione.
Quanto al luogo dell’abuso, la Corte ha ribadito che l’attenuante prescinde dal profilo soggettivo e richiede la sola oggettività del fatto, con riguardo al livello di compressione della libertà sessuale e alle conseguenze (Sez. 3 n. 6713 del 26/01/2021; Sez. 3 n. 35303 del 30/05/2023). L’abuso del rapporto di affidamento in ambiente scolastico non è di per sé ostativo, essendo già valorizzato dal legislatore come elemento integrativo della fattispecie e ai fini della procedibilità d’ufficio ex art. 609-septies, comma 4, n. 2, cod. pen.. È stato così superato il diverso indirizzo di Sez. 3 n. 14437 del 22/01/2014, richiamato dal ricorrente.
Infine, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione sulla contenuta ripercussione psichica, poiché il giudice di merito ha dato conto delle conseguenze temporanee riferite dalle persone offese, non integranti un persistente e significativo pregiudizio, così confermando la configurabilità della minore gravità delle condotte.
Nota della Redazione
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