Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 21356 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, contestando la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tenda ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione alternativi a quelli adottati dal giudice di merito. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per le circostanze e alla fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., sottraendosi al sindacato di legittimità se non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. È inoltre generico, e come tale inammissibile, il motivo che non indichi gli elementi posti a base della censura, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 06/11/2025, che ne aveva confermato la dichiarazione di responsabilità. Ha articolato quattro motivi: la correttezza della motivazione sulla responsabilità; l’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen.; la violazione dell’art. 99 cod. pen. in materia di recidiva; la mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
La questione approda in legittimità perché il ricorrente chiede alla Corte una rivalutazione del compendio fattuale e delle scelte sanzionatorie operate dal giudice del merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente i quattro motivi, tutti respinti. Sul primo, osserva che la censura non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché tende a una inammissibile ricostruzione dei fatti con criteri di valutazione diversi da quelli del giudice di merito. Quest’ultimo ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Il principio è richiamato attraverso il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 30/4/1997, secondo cui esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Sul secondo motivo, relativo all’aggravante dell’art. 61 n. 5 cod. pen., la Corte rileva che la censura non è consentita e è manifestamente infondata: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Sul terzo motivo, concernente l’art. 99 cod. pen., il ricorso è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi alla base della censura, impedendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Sul quarto motivo, relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, la Corte ribadisce il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del merito, che sfuggono al controllo qualora non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Richiama in proposito le Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010, secondo cui è sufficiente la motivazione che, per giustificare l’equivalenza, si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione