Procura speciale priva di ius postulandi e ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 18037 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale conferita al difensore deve soddisfare requisiti minimi di validità che attengono tanto alla sua collocazione quanto al tempo del conferimento. Il requisito della specialità, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, cod. proc. civ., non richiede la contestualità del rilascio rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo sufficiente che la procura sia congiunta materialmente o telematicamente al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successivo alla notificazione del ricorso stesso. Una procura antecedente alla sentenza impugnata, o successiva alla notifica del ricorso, o priva di specifico riferimento al giudizio di legittimità, è inidonea e determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi.
Il Fatto
Un contribuente riceveva un’intimazione di pagamento collegata a una cartella esattoriale per il mancato pagamento di IVA e IRPEF relative all’anno di imposta 1998. Proponeva opposizione davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado, deducendo l’omessa notifica degli atti prodromici, la decadenza della pretesa erariale e la prescrizione quinquennale dei crediti. L’agente della riscossione si costituiva, eccependo in via preliminare l’inammissibilità per l’esistenza di un contenzioso parallelo e per la mancata impugnazione di precedenti atti esattoriali.
Il ricorso veniva dichiarato inammissibile in primo grado perché tardivo. La Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione per consumazione dell’azione, escludendo nel merito decadenza e prescrizione. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, mentre l’agente della riscossione resisteva eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di procura speciale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo preliminare, assorbente rispetto a ogni altra censura. Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, ricorda che in tema di validità della procura speciale assume rilievo preminente il criterio topografico dell’incorporazione della procura al ricorso: la connessione fisica fra i due atti, rispondente ai requisiti di legge, dà luogo a una presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui accede. Il criterio si coordina con il principio di conservazione degli atti giuridici, fissato dall’art. 1367 cod. civ. e operante anche sul piano processuale ai sensi dell’art. 159 cod. proc. civ..
Quanto al tempo del conferimento, il Collegio richiama il principio per cui la specialità della procura non esige la contestualità rispetto alla redazione dell’atto, ma richiede soltanto che essa sia congiunta al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che la procura rilasciata in plurimi esemplari non contiene alcuno specifico riferimento al giudizio di legittimità e alla sentenza impugnata ed è, per di più, antecedente alla pubblicazione di quest’ultima. La seconda procura, prodotta su foglio separato, non indica il difensore destinatario, non reca l’autentica della firma della parte, manca di riferimento al giudizio e al ricorso ed è comunque successiva alla notifica del ricorso.
Risulta del pari inidonea l’ulteriore procura depositata in allegato all’istanza di decisione, in quanto successiva alla notificazione del ricorso per cassazione. Tutte le procure in atti sono dunque prive dei requisiti minimi richiesti e il ricorso è inammissibile per difetto di ius postulandi del difensore.
Le spese seguono la soccombenza. La definizione del giudizio in conformità alla proposta determina inoltre la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., che l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. collega automaticamente alla conformità della decisione alla proposta rifiutata, con pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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