Concorso dirigenti scolastici titoli non dichiarati e autoresponsabilità candidato (TAR Veneto n. 755 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative di massa, con particolare riguardo ai concorsi per titoli ed esami, il dovere di attivare il soccorso istruttorio è recessivo rispetto agli obblighi di correttezza e di autoresponsabilità gravanti sui concorrenti, nonché rispetto alla tutela della par condicio. Non è consentito sanare omissioni dichiarative imputabili al candidato mediante successive fasi di produzione documentale, né attribuire rilievo alla collocazione del titolo in sezioni diverse da quelle predisposte dal modello telematico. La dichiarazione resa in un campo non strutturato non consente alla Commissione di procedere alla valutazione, senza che ciò integri vizio di istruttoria, gravando sul candidato l’onere di utilizzare correttamente la modulistica resa disponibile.

Il Fatto

La ricorrente presentava domanda di partecipazione al concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, optando per la Regione Veneto. Superate le prove scritta e orale, la Commissione le attribuiva un punteggio per i titoli e la collocava in graduatoria con un determinato punteggio complessivo.

La candidata impugnava quindi la graduatoria finale, dolendosi della mancata valutazione di due titoli: l’incarico di Funzione Strumentale per un anno scolastico, posseduto ma non dichiarato nell’apposita sezione della domanda, e l’incarico di componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti per tre anni scolastici, dichiarato invece nel campo “NOTE” del modulo telematico. L’Amministrazione si costituiva e depositava una relazione difensiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta separatamente i due titoli. Quanto alla Funzione Strumentale, la ricorrente invocava il principio del soccorso istruttorio per ottenere la valutazione del titolo non indicato nella sezione dedicata. Il Collegio osserva che tale principio cede di fronte al consolidato orientamento per cui, nelle procedure comparative di massa, il dovere di soccorso è recessivo rispetto agli obblighi di correttezza e di autoresponsabilità dei concorrenti e alla tutela della par condicio, richiamando Consiglio di Stato, Sentenza n. 7118/2025.

Non è dunque consentito sanare omissioni dichiarative imputabili al candidato mediante fasi successive di produzione documentale. In presenza di una previsione chiara sugli obblighi di compilazione, l’Amministrazione non può essere onerata della correzione di errori materiali contenuti nella domanda, quando ciò comporterebbe una rimessione in termini del candidato con alterazione della competizione. Nella specie il titolo non era stato dichiarato nella domanda telematica e la successiva produzione documentale non poteva colmare l’omissione: l’errore dichiarativo è imputabile alla concorrente e non emergono elementi per una deroga.

Quanto al secondo titolo, concernente l’incarico di componente esterno del Comitato di valutazione, la ricorrente aveva inserito la dichiarazione nel campo “NOTE”. Dall’esame della documentazione prodotta dall’Amministrazione emerge però che la sezione dedicata a tale tipologia di incarico era parte integrante del modello telematico, come dimostrano le domande di altri concorrenti, che presentano campi strutturati per anno, data di inizio incarico, istituzione e numero dell’atto di conferimento.

La ricorrente, diversamente da tali candidati, non ha utilizzato la sezione dedicata e ha collocato l’informazione nelle NOTE, senza rispettare la struttura richiesta dal modello per l’attribuzione del punteggio. Il Collegio estende quindi all’omessa compilazione delle sezioni predisposte dal sistema informatico la portata generale dell’orientamento richiamato: in un modello telematico standardizzato la dichiarazione resa in sezioni diverse da quelle previste non consente alla Commissione di procedere alla valutazione, senza che ciò integri vizio di istruttoria, gravando sul candidato l’onere di utilizzare correttamente la modulistica, tanto più quando altri concorrenti vi hanno provveduto.

Entrambi i motivi sono dunque respinti e il ricorso è rigettato. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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