Sospensione licenza taxi per condotte offensive: competenza del Comune e del dirigente (TAR Veneto n. 647 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza comunale, attribuita dall’art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, a regolamentare le modalità di svolgimento del servizio taxi e i requisiti per il rilascio della licenza comprende in via implicita il potere di prevedere, sul piano regolamentare, le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle regole che disciplinano l’attività autorizzata, incluse le sanzioni sospensive della licenza. Il potere sanzionatorio così esercitato ha natura gestoria ed esecutiva e spetta al dirigente competente ratione materiae, non al Sindaco. Il provvedimento di sospensione è adeguatamente motivato quando si fonda su una segnalazione, su una querela e sull’audizione di persone informate sui fatti che confermano la condotta contestata, ed è proporzionato quando la durata si attesta sui minimi edittali.
Il Fatto
Il titolare di una licenza taxi rilasciata da un Comune impugna il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto la diffida e la sospensione dell’attività per venti giorni consecutivi, ai sensi degli artt. 55 e 56 del Regolamento comunale del servizio taxi e noleggio con conducente.
Il procedimento era stato avviato a seguito della segnalazione di una collega taxista, poi sfociata in querela per violenza privata, con contestazione di condotte offensive e minacciose tenute nell’area taxi dell’aeroporto. Il Comune ha sentito l’interessato e due persone informate sui fatti, quindi ha notificato l’avvio del procedimento sanzionatorio. Esperito il contraddittorio, ha emesso il provvedimento impugnato. Il ricorrente ha proposto ricorso articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà precedenza ai motivi di competenza, primo e quarto. Richiamando Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5 e l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., rileva che in caso di incompetenza il giudice non può dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus, dovendo assorbire le altre censure.
Quanto al primo motivo, il Collegio richiama l’art. 4 della legge n. 21/1992, che delega agli enti locali le funzioni amministrative attuative, e l’art. 5, che attribuisce ai Comuni il potere di stabilire le modalità di svolgimento del servizio e le condizioni di rilascio della licenza. Da tale cornice si desume che la competenza comunale a regolamentare comprende anche il potere di prevedere le conseguenze, sul piano dell’efficacia del titolo, del mancato rispetto delle regole di esercizio.
L’esegesi è avallata dalla giurisprudenza amministrativa citata, secondo cui l’attribuzione della competenza regolamentare implica, in forza dei principi in materia di contrarius actus, la legittimazione a stabilire le conseguenze sanzionatorie sul titolo autorizzativo (Cons. Stato, Sez. V, ord. 30 aprile 2013, n. 1543; Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4866). La competenza comunale include quindi il potere di vigilanza e di autotutela, e non manca una base di legge statale abilitante il Comune a introdurre previsioni sanzionatorie.
Quanto al quarto motivo, il Collegio rileva che gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 hanno sancito il passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli dirigenziali. Poiché il potere sanzionatorio è espressione del potere autoritativo già esercitato dal dirigente nel rilascio della licenza, la competenza spetta al medesimo organo dirigenziale: la sospensione è atto gestorio ed esecutivo da adottarsi, per il principio di continuità dell’azione pubblica, dal dirigente competente ratione materiae.
Il secondo motivo è infondato: il provvedimento richiama la fattispecie regolamentare, la segnalazione, la querela e l’audizione di due persone informate che hanno confermato la condotta. Dagli atti istruttori emerge che il ricorrente era stato informato delle contestazioni sin dall’inizio e che l’accesso era stato soddisfatto prima della notifica del ricorso; la sua difesa non ha negato la condotta offensiva. Infine, il terzo motivo è infondato perché la sospensione è stata adottata in forza della sola violazione dell’art. 55, comma 1, del Regolamento, mentre il richiamo all’art. 55, comma 2 è meramente ricognitivo della precedente sospensione. La durata di venti giorni è proporzionale, attestandosi sui minimi edittali. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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