Presunzione di dipendenza da causa di servizio per tumori da uranio impoverito (TAR Veneto n. 642 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 603 del codice dell’ordinamento militare introduce una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio delle infermità e delle patologie tumorali insorte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura o di impiego in poligoni di tiro e siti di stoccaggio di munizionamento, in condizioni ambientali o operative che abbiano esposto il militare a nanoparticelle di metalli pesanti, tra cui l’uranio impoverito. Il militare è tenuto a dimostrare soltanto lo svolgimento del servizio nei contesti tipizzati e l’insorgenza della malattia tumorale, espressiva di quel rischio. Il Ministero della Difesa è invece onerato della prova contraria, consistente nella dimostrazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. In difetto, i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il decreto di diniego sono illegittimi e vanno annullati.

Il Fatto

La ricorrente, primo graduato dell’Esercito Italiano in servizio dall’anno 2002 fino al congedo del 31 agosto 2023, ha chiesto all’Amministrazione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per una neoplasia mammaria diagnosticata dalla CMO competente e ascritta alla tabella A, categoria 8ª.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, prima in sede ordinaria e poi in sede di riesame, ha escluso la dipendenza da fatti di servizio, richiamando fattori di rischio generici e studi epidemiologici. Il Ministero della Difesa ha quindi respinto l’istanza con decreto notificato il 29 settembre 2023. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Veneto, deducendo eccesso di potere e violazione del rischio tipizzato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15, che hanno ricondotto l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare a una norma di tipizzazione del rischio professionale specifico per il personale esposto a uranio impoverito. La legge, prendendo atto delle acquisizioni scientifiche e delle indagini istituzionali, ha attribuito rilievo all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti quale fattore cui segue statisticamente la diagnosi di neoplasie.

Da tale inquadramento deriva il ribaltamento dell’onere della prova. In linea con l’art. 2087 cod. civ., il militare deve dimostrare di aver prestato servizio in uno dei contesti tipizzati — missioni nazionali o internazionali, poligoni di tiro, siti di stoccaggio — in condizioni che ne abbiano accresciuto il rischio, e la successiva insorgenza di una patologia tumorale espressiva di quel rischio. Il Ministero deve invece provare una specifica genesi extra-lavorativa della malattia.

Nel caso concreto la ricorrente ha documentato il servizio in teatri operativi caratterizzati dall’impiego di munizionamento all’uranio impoverito e l’attività di addestramento in poligoni militari, l’assenza di dispositivi di protezione, l’insorgenza della patologia e l’elevatissima concentrazione di metalli pesanti riscontrata nella massa tumorale, con presenza di sostanze assenti nella popolazione italiana. L’Amministrazione, per contro, non ha fornito alcuna prova contraria.

Il Collegio rileva che il parere del Comitato è apodittico, mutuato acriticamente da fonti di carattere generico e fondato su fattori di rischio inesistenti nella storia clinica e anamnestica della ricorrente. L’Amministrazione si è limitata a richiamare i fattori di rischio più comuni e gli studi che escluderebbero la pericolosità delle missioni, senza dimostrare una eziopatogenesi alternativa dotata di autonoma ed esclusiva portata causale. I vizi dedotti sono pertanto fondati: il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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