Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 250 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire; deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La regola opera tanto per il ricorso introduttivo quanto per i motivi aggiunti.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava le determine dirigenziali con cui il Comune aveva disposto il differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime, dapprima al 31.12.2023 e poi con ulteriore provvedimento. Con motivi aggiunti impugnava anche la determina del 27 dicembre 2023 recante il differimento dei termini di scadenza delle concessioni, con esclusione di quelle relative alla produzione di beni.

Il ricorrente chiedeva l’accertamento della natura pluriennale e a durata indefinita del rapporto concessorio, la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con il diritto dell’Unione e la condanna dell’Amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. Si costituivano il Comune, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto. Nelle more, con memoria depositata prima dell’udienza, il ricorrente dichiarava di non avere più interesse all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal ricorrente e si interroga sugli effetti processuali di tale atto. La questione non attiene al merito della controversia sulle concessioni demaniali, ma alla sorte del processo a fronte della rinuncia implicita all’azione.

Il Tribunale richiama il principio dispositivo che governa il processo amministrativo: la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino alla trattenuta in decisione. Da tale premessa deriva che il giudice, una volta intervenuta la dichiarazione, non può decidere nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Collegio richiama a sostegno Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033, secondo cui, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non essendo configurabile alcun potere officioso di scrutinio nel merito né di valutazione autonoma dell’interesse da parte del giudice.

Ne segue la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Tribunale le compensa, valorizzando anche la non opposizione alla compensazione manifestata dalla difesa del Comune. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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