Cittadinanza: reddito del convivente di fatto e assegno unico non computabili (TAR Veneto n. 645 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, il requisito reddituale previsto dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 va verificato secondo i parametri fissati dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989. Nel computo del reddito utile non rientrano i proventi del convivente di fatto, non essendo egli annoverabile tra i familiari indicati dall’art. 433 cod. civ., né le somme erogate a titolo di assegno unico per i figli minori e di pensione di invalidità, che assolvono una funzione solidaristica di sostegno al reddito. La dichiarazione di inammissibilità della domanda, adottata previo preavviso ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, è legittima quando il richiedente non dimostra il possesso di mezzi adeguati. Il giudizio di adeguatezza reddituale si fonda sulla condizione economica più recente, onde consentire la valutazione prognostica sulla perdurante capacità di produzione del reddito.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha chiesto al Prefetto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo una residenza legale ultradecennale nel territorio nazionale.
La Prefettura ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando la carenza del requisito reddituale. Esperiti gli accertamenti, il reddito dichiarato negli anni 2022 e 2023 risultava inferiore ai parametri di riferimento. La ricorrente ha presentato osservazioni, allegando le dichiarazioni dei redditi del compagno convivente, ma il Prefetto ha dichiarato la domanda inammissibile. Proposto ricorso, la questione giunge al giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza, osservando che il provvedimento impugnato esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale e proviene da un organo periferico dello Stato, con efficacia non eccedente la circoscrizione regionale, secondo il principio di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13/2021.
Nel merito, il Tribunale ha applicato la circolare del Ministero dell’Interno n. 2646 del 22 marzo 2019, che impone alle Autorità riceventi la verifica della capienza reddituale mediante la procedura SIATEL. Qualora emerga un reddito inferiore ai parametri dell’art. 3 del d.l. n. 382/1989, la Prefettura dichiara l’istanza inammissibile previo preavviso.
La ricorrente non ha contestato l’entità dei redditi percepiti, ma ha sostenuto la computabilità del reddito del convivente more uxorio, dell’assegno unico e della pensione di invalidità del figlio minore. Il Collegio ha respinto tali tesi. Quanto al convivente di fatto, il reddito cumulabile è solo quello dei familiari indicati dall’art. 433 cod. civ., tra i quali non rientra il convivente privo di contratto di convivenza, secondo Cons. Stato, Sez. I, n. 1371/2025. La convivenza di fatto, liberamente disponibile e non certificabile, non scongiura il rischio di situazioni di comodo.
Né rilevano gli elementi addotti a prova della stabilità del nucleo familiare, come la residenza congiunta ultradecennale o il contratto a tempo indeterminato del compagno. Il matrimonio, contratto successivamente ai periodi di imposta considerati e all’inoltro della domanda, potrà semmai fondare una nuova istanza. Quanto all’assegno unico e alla pensione di invalidità, il Collegio ha richiamato Cons. Stato, Sez. III, n. 4767/2023: tali erogazioni, aventi funzione solidaristica di sostegno al reddito, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non integrano il requisito. La verifica riguarda la condizione economica più recente, funzionale alla valutazione prognostica sulla capacità di produrre reddito nel tempo.
Il primo motivo, relativo alla genericità del preavviso, è stato respinto: la comunicazione indicava i parametri e la criticità riscontrata, consentendo l’effettivo esercizio del contraddittorio, tanto che la ricorrente ha presentato osservazioni. Il terzo motivo, fondato sulla necessità di assistere un figlio disabile, è risultato indimostrato, non essendo provata l’astensione dal lavoro. Il ricorso è stato dunque rigettato, con compensazione delle spese per la natura della controversia e degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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