La sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva ex art. 30 TUE non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 186 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività di lottizzazione abusiva, adottato ai sensi dell’art. 30 TUE, non ha natura meramente cautelare ma introduce il procedimento sanzionatorio, prevedendo la possibilità di revoca entro il termine di novanta giorni durante il quale i soggetti sanzionati possono provare la cessazione dell’attività. Tale meccanismo assolve una funzione sostanzialmente equivalente a quella degli artt. 7 e ss. L. 241/1990, con la conseguenza che non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento. La fattispecie della lottizzazione abusiva materiale ricorre in ragione della pluralità degli immobili abusivamente realizzati e della lesione della riserva di pianificazione territoriale dell’autorità comunale, a nulla rilevando l’epoca di realizzazione dei manufatti. L’interesse pubblico al ripristino della legalità violata è in re ipsa nella salvaguardia del potere pianificatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di alcuni lotti in zona in parte agricola di salvaguardia ambientale e paesaggistica e in parte soggetta a piano di recupero urbanistico, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto l’immediata sospensione dei lavori per attività di lottizzazione abusiva, in assenza di permesso di costruire. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un sopralluogo che aveva accertato la presenza di un cantiere in corso e di numerosi manufatti edilizi realizzati abusivamente in epoche diverse.
I ricorrenti deducevano la violazione degli obblighi partecipativi, l’insussistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva anche per la parziale ricaduta degli interventi in zona destinata a piano di recupero, e il difetto di motivazione sull’interesse pubblico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, rigettando tutte le censure prospettate. Con riferimento al primo motivo, ha chiarito che il provvedimento di sospensione non ha solo finalità cautelari ma introduce il procedimento sanzionatorio, concedendo ai soggetti sanzionati la possibilità di provare la cessazione dell’attività o l’esistenza di ipotesi giustificative nel termine di novanta giorni, decorso il quale l’effetto sanzionatorio diviene definitivo. Tale meccanismo è stato ritenuto funzionalmente equivalente alla garanzia partecipativa di cui agli artt. 7 e ss. L. 241/1990.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la riconduzione della fattispecie alla lottizzazione abusiva, sia per la pluralità degli immobili realizzati e oggettivamente riconducibili alla destinazione residenziale, sia per l’evidente lesione della riserva di pianificazione del territorio. La realizzazione di ben quattro manufatti abusivi, uno dei quali in corso d’opera, è stata considerata potenzialmente idonea a pregiudicare l’adozione di piani di recupero, frustrando la possibilità di una efficace pianificazione in un contesto già compromesso da diffusa edificazione abusiva.
Il Collegio ha infine escluso la rilevanza dell’epoca di realizzazione degli immobili e la conferenza del richiamo al legittimo affidamento, trattandosi di attività edificatoria posta in essere nella piena consapevolezza dell’assenza di titolo. L’ordinanza impugnata è stata ritenuta supportata da ampia e adeguata motivazione, essendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata in re ipsa nella salvaguardia del potere pianificatorio dell’amministrazione. Il ricorso è stato respinto con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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