Errore di fatto revocatorio solo su percezione materiale degli atti (C.G.A.R.S. n. 556 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., è configurabile solo quando il giudice, per pura e semplice svista nella percezione materiale degli atti, abbia deciso su un falso presupposto fattuale, ritenendo esistente un fatto testualmente escluso o inesistente un fatto positivamente provato. L’errore deve cadere su un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, ed essere stato elemento decisivo della pronuncia. Quando invece l’asserita svista attiene a un punto controverso che il giudice ha affrontato e risolto con motivazione, la censura si converte in errore di diritto e la revocazione è inammissibile, non potendo il rimedio eccezionale trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente propone revocazione avverso la sentenza del C.G.A.R.S. n. 41 del 19 gennaio 2026, che aveva respinto il suo appello contro la sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3238 del 2023. Quest’ultima aveva a sua volta respinto l’azione di annullamento del provvedimento dirigenziale comunale del 7 ottobre 2016, recante acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato, con relativa area di sedime, per inottemperanza a un ordine di demolizione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza revocanda sarebbe fondata sulla supposta esistenza di un provvedimento di diniego di condono che non sarebbe mai stato adottato, comunicato né prodotto in giudizio. Da qui la deduzione dell’errore di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e la richiesta di declaratoria di nullità dell’atto acquisitivo, in quanto emanato in pendenza di domanda di sanatoria. Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la questione dell’ammissibilità è soggetta a rilievo d’ufficio e non a semplice eccezione di parte. Richiamando la giurisprudenza consolidata, anche del medesimo Consiglio, si ribadisce che l’errore di fatto revocatorio richiede tre requisiti: derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti; attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato; essere stato decisivo della decisione revocanda. L’errore deve emergere con immediatezza, senza argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
La Corte distingue nettamente l’attività ricognitiva di lettura e percezione degli atti dalla successiva attività di interpretazione e valutazione delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio. Solo la prima può fondare la revocazione; la seconda attiene al ragionamento del giudice e, se censurata, integra errore di diritto, non revocatorio. Diversamente, la revocazione diverrebbe una forma di gravame reiterabile più volte, condizionando sine die il passaggio in giudicato.
Nel caso concreto, il motivo di revocazione censura la sentenza n. 41 del 2026 assumendo che il giudicante avrebbe ritenuto l’esistenza di un diniego di condono in realtà mai adottato. Ma dalla motivazione della sentenza revocanda e dall’atto di appello emerge che la questione della natura provvedimentale del parere della Commissione edilizia era stata ampiamente dibattuta e che il rigetto dell’appello si fondava sul consolidamento dell’ordine di demolizione del 1997, scrutinato in sede di ricorso straordinario e ritenuto legittimo. La pretesa di travolgere l’atto acquisitivo assumeva, quindi, carattere non decisivo.
Il denunciato errore attinge pertanto un punto controverso sul quale il giudice si era espressamente pronunciato. In tal caso, al più, la deduzione può assurgere a errore di diritto e mira in pratica a censurare la valutazione delle risultanze processuali. Il ricorso per revocazione è dunque inammissibile, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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