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Sospensione patente nel patteggiamento: illegittima sotto il minimo legale (Cass. pen. n. 30047 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, consente alla Corte di legittimità di verificare la corretta determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. È illegittima la sentenza che determini la sospensione in misura inferiore al minimo edittale previsto dalla legge. In tal caso, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria e rideterminarla nel minimo di legge.

Il Fatto

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia. Il giudice, nel definire il processo con la procedura di cui all’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell’imputata, aveva disposto la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi. Il reato contestato era quello di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, per il quale la normativa prevede, in caso di condanna, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con durata da sei mesi ad un anno. Il Pubblico Ministero, in sede di requisitoria scritta, aveva concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione in mesi sei della sospensione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. In primo luogo, ha confermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando la censura riguardi l’erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019.

Nel merito, la Suprema Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva errato nella determinazione della durata della sanzione accessoria. Il giudice di merito aveva stabilito un periodo di tre mesi, inferiore al minimo di legge che, per la fattispecie in esame, è pari a sei mesi. La Corte ha quindi rilevato la violazione del disposto normativo di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada.

La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, rideterminandola nel minimo di legge di sei mesi. Ha inoltre dichiarato la irrevocabilità delle rimanenti statuizioni del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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