Abrogazione reddito cittadinanza e ultrattività norma penale per fatti pregressi (Cass. pen. Sez. 2 n. 9512 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga gli stessi motivi già dedotti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la genericità delle doglianze. L’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019, disposta a far data dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, nel fare salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al dicembre 2023, deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen.; tale deroga è sorretta da plausibile giustificazione e non presenta profili di irragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di truffa aggravata, ritenendo assorbito il delitto di indebita percezione del reddito di cittadinanza. All’imputato si contestava di avere dichiarato falsamente, nella richiesta del beneficio, di risiedere da solo e non con la madre, percettrice di pensione: indicazione determinante ai fini dell’erogazione e della quantificazione del contributo.
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna. Avverso tale decisione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, deducendo vizio di motivazione sotto tre distinti profili: la mancata considerazione dell’antecedenza della residenza rispetto alla domanda di beneficio; l’avvenuta abrogazione del reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019; l’inidoneità della condotta omissiva ad integrare gli artifici e raggiri del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il primo motivo era manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva puntualmente confutato le deduzioni difensive, spiegando che l’imputato aveva confermato il luogo di residenza non solo nello spazio contrassegnato come tale ma anche nella casella relativa alla “casa di abitazione”. Ha quindi ribadito il principio per cui è inammissibile il ricorso che riproponga gli stessi motivi di appello già respinti con motivazione adeguata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio di diritto già affermato in precedenza secondo cui l’abrogazione del delitto di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019 disposta dall’art. 1, comma 318, legge n. 197/2022, nel fare salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior di cui all’art. 2, comma secondo, cod. pen.. Tale deroga non presenta profili di irragionevolezza, poiché è sorretta da una plausibile giustificazione: essa assicura la tutela penale all’indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile fruire del beneficio, coordinando la sua soppressione con la nuova incriminazione di cui all’art. 8 d.l. n. 48/2023 riferita al reddito di inclusione.
Il terzo motivo è stato ritenuto parimenti infondato. La Corte territoriale aveva osservato che l’imputato aveva posto in essere una serie di condotte volte a trarre in inganno l’ente erogatore, non mutando deliberatamente la propria residenza e così dichiarando falsamente di vivere da solo. Il silenzio, accompagnato da altre condotte attive, acquisisce un significato “eloquente” che trasforma l’inerzia in un comportamento attivo raggirante, idoneo ad integrare gli artifici e raggiri del delitto di truffa aggravata.
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Nota della Redazione
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