Omessa traduzione della sentenza all’imputato alloglotto: nullità intermedia (Cass. pen. Sez. V n. 23399 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa traduzione della sentenza di primo grado in una lingua nota all’imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana integra una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a tutela delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato. L’obbligo di traduzione non sorge per il solo fatto che l’imputato sia straniero, ma richiede l’accertamento della sua non conoscenza della lingua italiana e investe l’atto comprensivo del dispositivo e della motivazione. La nullità, ove eccepita con l’atto di impugnazione o rilevata nei termini dell’art. 180 cod. proc. pen., comporta l’annullamento della sola sentenza-documento e la restituzione degli atti al primo giudice, nella fase successiva alla deliberazione, per la traduzione, restando ferma la decisione perfezionatasi con la lettura del dispositivo. È escluso che la parte debba allegare un concreto e attuale pregiudizio, producendo l’omissione un pregiudizio in re ipsa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Terni aveva condannato un imputato, cittadino straniero, per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 61, n. 1), 582 e 635 cod. pen., oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo deduceva violazione di legge per la mancata traduzione della sentenza di primo grado in lingua a lui nota, non comprendendo l’italiano. Gli altri due motivi concernevano il vizio di motivazione sulla responsabilità e il mancato riconoscimento della provocazione, con applicazione dell’aggravante dei futili motivi. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva escluso la nullità ritenendo non configurabile un interesse concreto dell’imputato a dedurre la mancata traduzione, poiché il difensore munito di procura speciale aveva proposto appello, esercitando così la facoltà in vista della quale la traduzione è prevista. Il ricorrente contestava tale impostazione invocando l’art. 143, comma 2, cod. proc. pen. e la lesione del diritto di difesa.
Il Collegio dichiara fondato il rilievo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 38306 del 29/05/2025, secondo cui la violazione dell’obbligo di traduzione delle sentenze nella fase di cognizione integra la nullità prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Si richiama altresì il confronto con Sez. U n. 15069 del 26/10/2023, relativo alla traduzione del provvedimento cautelare.
I punti fermi richiamati sono molteplici. L’obbligo di traduzione non insorge per la sola cittadinanza straniera, ma richiede l’accertamento della non conoscenza della lingua italiana, come affermato dalla giurisprudenza europea (Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia), costituzionale (Corte cost. n. 10 del 1993) e di legittimità (Sez. U n. 12 del 31/05/2000). Esso investe l’atto comprensivo non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, in raccordo con la Direttiva 2010/64 e con l’art. 24, secondo comma, Cost.
La traduzione è strumento necessario per un effettivo esercizio del diritto di difesa: consente all’imputato di comprendere il significato della decisione e le ragioni su cui si fonda e di valutare consapevolmente se e come impugnare. L’obbligo riguarda anche le sentenze di appello, come chiarito dalla giurisprudenza europea (Corte giustizia, 15/10/2015, Covaci). Dal combinato disposto degli artt. 143 e 546 cod. proc. pen. discende che la sentenza non tradotta va equiparata, per l’imputato alloglotto, a una sentenza priva di motivazione, con nullità che investe la sola sentenza-documento e non la decisione.
La Corte esclude che la parte debba allegare un concreto e attuale pregiudizio, essendo inesigibile per il difensore illustrare profili di doglianza prospettabili dall’imputato personalmente: l’omissione produce un pregiudizio in re ipsa. Nel caso concreto, l’imputato non comprende la lingua italiana e la sentenza del Tribunale non è stata tradotta, con lesione del diritto di difesa sufficiente a integrare la nullità, ritualmente eccepita con l’impugnazione. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza-documento di primo grado, disponendo la restituzione degli atti al Tribunale per la traduzione in lingua inglese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 180 c.p.p. – Regime delle altre nullità di ordine generale
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza