Omicidio stradale: esclusa l’attenuante della concausa per la condotta della vittima (Cass. pen. Sez. IV n. 30078 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. attiene al piano della causalità e richiede che l’evento sia attribuibile eziologicamente, oltre che alla condotta colposa dell’agente, anche ad altre cause concorrenti, secondo la disciplina degli artt. 40, 41 e 45 cod. pen. La concausa rilevante non può coincidere né con il fattore che integra la forza maggiore, né con quello che determina l’interruzione del nesso causale, né con il fattore che costituisce la colpa del soggetto agente. È pertanto esclusa l’attenuante quando la violazione ascrivibile alla vittima non abbia avuto alcun ruolo nel determinismo dell’evento, perché questo si sarebbe verificato anche in presenza di un comportamento alternativo lecito. In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il giudice di appello dispone la perizia solo quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 1, 2 e 5, cod. pen. per aver cagionato la morte di due giovani, alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, a velocità notevolmente superiore al limite consentito. L’imputato, effettuando un sorpasso in violazione della linea longitudinale continua, aveva invaso la corsia opposta, collidendo frontalmente con il motociclo sul quale viaggiavano le vittime, decedute sul colpo. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva revocato le statuizioni civili, confermando nel resto la pronuncia di condanna. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo il mancato accoglimento della richiesta di perizia e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., oltre che delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. In relazione alla richiesta di perizia, ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato in modo coerente il rigetto, basandosi sulla visione diretta e attenta delle immagini del sinistro, che avevano consentito di verificare la dinamica dell’incidente e di escludere i profili di colpa dedotti dalla difesa. La valutazione sulla necessità della rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata, come nel caso di specie, non essendo la perizia assolutamente necessaria ai fini della decisione.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., la Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui la norma, nel riferirsi alle ipotesi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva dell’azione o omissione dell’agente, rimanda alla disciplina della causalità delineata dagli artt. 40, 41 e 45 cod. pen. Ne consegue che la concausa che vale a configurare l’attenuante non può essere né il fattore che integra la forza maggiore, né quello che determina l’interruzione del nesso causale, né il fattore che determina la stessa colpa del soggetto agente.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che l’unica violazione ascrivibile alla vittima era il minimo superamento del limite di velocità, ma ha escluso che tale violazione avesse avuto un ruolo causale, poiché l’evento si sarebbe verificato anche in presenza di un comportamento alternativo lecito, attesa l’imprevedibile occupazione della corsia opposta da parte dell’autovettura condotta dall’imputato ad alta velocità. La valutazione della Corte territoriale, coerente con i principi che regolano l’accertamento del nesso causale, non si presta a censure, vertendo le doglianze del ricorrente su una mera rilettura alternativa del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
In ordine alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il relativo giudizio è rimesso al merito ed è insindacabile in cassazione se non contraddittorio. La motivazione del diniego basata sulla estrema gravità degli addebiti, sui precedenti penali dell’imputato e sul carattere necessitato della confessione e strumentale dell’offerta risarcitoria è stata ritenuta approfondita e legittima. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 41 c.p. – Concorso di cause
- Art. 45 c.p. – Caso fortuito o forza maggiore
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale