Sospensione patente nel patteggiamento: obbligo di motivare la riduzione (Cass. pen. Sez. IV n. 35288 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione che censuri l’erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non operando il limite dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di statuizioni estranee all’accordo delle parti e non negoziabili. Nel caso di omicidio stradale, ove non ricorrano le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare la sospensione della patente di guida deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. La commisurazione della sanzione non segue i criteri dell’art. 133 cod. pen., ma i parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada; quando la durata si discosta sensibilmente dal minimo edittale, il giudice è tenuto a esplicitare le relative ragioni.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 marzo 2026 il G.i.p. del Tribunale di Verona, su richiesta dell’imputata e con il consenso del Pubblico Ministero, applicava la pena di mesi undici di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis cod. pen., con la riduzione per il rito, e irrogava la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per tre anni.
Avverso tale provvedimento l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione: il giudice non aveva applicato la riduzione fino a un terzo prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada, e aveva determinato la durata della sospensione in misura prossima al massimo edittale senza alcuna spiegazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Il ricorso è ammissibile perché, quando si censuri l’erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie irrogate con la sentenza di patteggiamento, non trova applicazione il divieto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il principio, consolidato a partire dalle Sezioni Unite n. 21369 del 26/09/2019, Melzani, si fonda sull’impossibilità di sottrarre al controllo di legittimità i profili non compresi nell’accordo delle parti, in forza degli art. 111, sesto e settimo comma, Cost., e degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. Le stesse Sezioni Unite hanno precisato che l’esercizio del potere discrezionale comporta un obbligo motivazionale non riconducibile a quello relativo alle statuizioni oggetto dell’accordo sulla pena.
Nel merito il ricorso è fondato. Quanto al primo profilo, in tema di omicidio stradale, a seguito della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi con il patteggiamento la sospensione della patente deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell’art. 222, comma 2-bis, cod. strada. Nel caso concreto il giudice ha fissato la sanzione in tre anni senza specificare se tale durata derivasse dall’applicazione della diminuente fino a un terzo.
Anche il secondo profilo è fondato. Il giudice ha omesso anche graficamente la motivazione sulla durata della sanzione, determinata in misura prossima al massimo edittale. La giurisprudenza di legittimità consente la motivazione implicita solo quando la sanzione sia applicata in misura pari o di poco superiore al minimo; il giudice deve invece motivare quando la misura si discosti dal minimo. Specularmente, quando la determinazione si discosta sensibilmente dal minimo edittale, è necessario dar conto delle ragioni che hanno indotto a fissare tale durata.
La Corte precisa infine che la commisurazione non segue i criteri dell’art. 133 cod. pen., ma i parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, ossia la gravità della violazione, l’entità del danno e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Ne deriva l’autonomia delle motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza annullata limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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