Ricorso inammissibile se ripropone le stesse ragioni del riesame (Cass. pen. Sez. IV n. 35287 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in tema di misure cautelari, si limiti a riprodurre le censure già proposte in sede di riesame senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. Il motivo che riproponga le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame, ovvero che non presenti la necessaria correlazione tra le argomentazioni poste a fondamento della decisione e quelle dell’impugnazione, è affetto da genericità per aspecificità estrinseca. La valutazione delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della misura non è sindacabile nel merito quando l’ordinanza del riesame sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Il Fatto

Il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per una pluralità di reati in materia di sostanze stupefacenti, armi clandestine e ricettazione, con contestazione aggravata dall’ingente quantitativo di droga e dal contesto di narcotraffico. Il provvedimento era stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., dopo che altro giudice aveva declinato la competenza per territorio.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Catania aveva confermato la misura, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie, nonché l’inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare tale rischio. Il ricorrente aveva allora proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’insussistenza delle esigenze cautelari e dell’eccessiva afflittività della misura applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è interamente versato in fatto ed è generico, perché non si confronta con la puntuale motivazione del Tribunale del riesame. Il ricorrente si limita a esprimere un dissenso rispetto alle valutazioni del giudice della cautela, riproponendo in sede di legittimità le stesse doglianze già svolte davanti al Tribunale, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica.

Il Collegio richiama il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, ossia generici e indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Vengono citate sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 2016, nonché Sez. III n. 23928 del 2021 e Sez. IV n. 18826 del 2012.

La Corte rileva che l’ordinanza impugnata ha argomentato con motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura carceraria. Il Tribunale ha osservato che il pericolo di fuga resta assorbito dal concreto e attuale pericolo di reiterazione ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e ha valorizzato la gravità dei fatti, l’inserimento in un contesto di criminalità organizzata, la programmazione di nuove attività illecite e di ritorsioni, la disponibilità di contatti riservati in carcere.

Quanto alla dedotta vita familiare, il Tribunale ha osservato che la presenza di un figlio in tenera età e di un secondo in arrivo non aveva dissuaso l’indagato dal commettere i reati. La difesa non si confronta con alcuno di questi passaggi, donde la genericità per aspecificità estrinseca del motivo. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa. La Corte dispone inoltre la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., non comportando la decisione la rimessione in libertà del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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