Intercettazioni e responsabilità: bastano le conversazioni se valutate con rigore (Cass. pen. Sez. I n. 23749 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli elementi di prova raccolti mediante intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al criterio valutativo generale del libero convincimento razionalmente motivato di cui all’art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire riscontri esterni; il riscontro è richiesto solo per le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.). Qualora i dati probatori desunti dalle conversazioni abbiano natura indiziaria, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. È inammissibile il ricorso che attribuisca alla motivazione impugnata un contenuto logico e critico radicalmente diverso da quello reale.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda due imputati giudicati con rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Asti per una pluralità di reati in materia di armi, ricettazione aggravata e altro. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma, assolveva uno dei ricorrenti dal reato di detenzione e porto in luogo pubblico di armi (capo 12) limitatamente alle armi diverse dal fucile di precisione, rideterminando le pene residue per entrambi ed escludendo la natura specifica della recidiva contestata a uno di essi.

Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione con tre motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: la motivazione sarebbe fondata sul contenuto delle conversazioni captate, senza indicazione di conversazioni specifiche e univoche, in assenza del rinvenimento delle armi; si contestava inoltre la violazione del ne bis in idem per fatti già giudicati e la mancata concessione delle attenuanti generiche con eccessività degli aumenti per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il ricorso per cassazione che deduca inosservanza o erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove connotato da evidenti errori di diritto, come quando si disconosca il senso univoco di una disposizione; il ricorso per vizi di motivazione è inammissibile quando muova censure manifestamente contrastate dagli atti, attribuendo alla decisione impugnata un contenuto diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08.01.2019).

Quanto al significato di oltre ogni ragionevole dubbio, il dubbio rilevante deve rispondere a criteri di intrinseca razionalità ed essere argomentabile con ragioni verificabili sul materiale probatorio, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 14800 del 21.12.2017.

Nel merito, la Corte territoriale ha valorizzato le conversazioni intercettate, fornendo riscontri non confutati. Per la posizione di un ricorrente, sono state selezionate le sole dichiarazioni autoindizianti, connotate da notazioni specifiche sulle caratteristiche del fucile di precisione, confermate dal sequestro di armi del 2 marzo 2023. La Corte ribadisce che le conversazioni cui non abbia partecipato l’imputato sono fonte di prova diretta, valutabile secondo il libero convincimento (art. 192, comma 1, cod. proc. pen.), senza necessità di riscontri esterni, salvo che i dati abbiano natura indiziaria, nel qual caso valgono i requisiti dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40006 del 11.04.2013; Sez. 6, n. 3882 del 04.11.2011).

Quanto al secondo motivo, la Corte accerta che le armi già oggetto di altro procedimento sono diverse da quelle in esame, escludendo il ne bis in idem. Il terzo motivo è manifestamente infondato: le molotov rientrano tra i congegni micidiali ed equivalgono alle armi da guerra (Sez. 1, n. 34853 del 12.05.2021); le attenuanti generiche e la dosimetria sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di arbitrio (Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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