Nel sequestro probatorio di dispositivi informatici è illegittima l’apprensione indiscriminata dei dati (Cass. pen. Sez. 3 n. 7374 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l’obbligo motivazionale del decreto del pubblico ministero è adempiuto quando, tenuto conto del momento processuale di adozione e delle peculiari esigenze di accertamento, siano indicate in maniera specifica e concisa le ragioni che impongono una temporanea limitazione della disponibilità dei dati, illustrando la necessità di un sequestro esteso e omnicomprensivo ovvero le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale. È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro che conduca all’indiscriminata apprensione di una massa di dati, senza previa selezione né indicazione dei criteri, perché finalità meramente esplorativa, non essendo il mezzo di ricerca della notizia di reato ma solo della sua conferma.
Il Fatto
Il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio del telefono cellulare di un soggetto terzo – figlio della convivente dell’indagato – nell’ambito di indagini per reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale del riesame, accogliendo l’istanza del proprietario del dispositivo, aveva annullato il decreto, disponendo la restituzione del bene.
Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge per motivazione apparente in punto di proporzionalità della misura, necessaria per acquisire le comunicazioni intercorse tra l’indagato e i suoi familiari al fine di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonché contestando l’esclusione del requisito della pertinenzialità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento di legittimità in tema di sequestro di dispositivi informatici. Il provvedimento del pubblico ministero, per consentire una corretta valutazione di proporzionalità della misura, deve indicare le ragioni che impongono una apprensione estesa dei dati ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni ricercate e i criteri di selezione del materiale archiviato, con giustificazione di eventuali perimetrazioni temporali e dei tempi necessari alla selezione, cui consegue la restituzione anche della copia dei dati non rilevanti.
La Corte ha quindi rilevato che il tribunale, dopo aver escluso il nesso di pertinenzialità in ragione della terzietà del soggetto, aveva annullato il sequestro per la finalità esplorativa dell’apprensione, considerata la risalenza degli episodi contestati, la mancanza di precisi riferimenti di tempo e di luogo e la mancata specificazione se le esigenze probatorie riguardassero il processo principale o altri procedimenti.
Quanto alla dedotta motivazione apparente, il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato contiene un ragionamento logico fondato sugli atti e come tale non apparente. La censura sul punto si risolveva nella mera riproposizione delle ragioni del pubblico ministero, senza un confronto specifico con le argomentazioni del tribunale. Del pari inammissibile è risultata la doglianza relativa alla pertinenzialità, in quanto volta a contestare la motivazione della decisione sulla base di argomenti non condivisi, non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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