Aggravamento di infermità dipendente da causa di servizio e valutazione clinica attuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 99 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’accertamento dell’aggravamento di un’infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio e l’eventuale ascrizione a una categoria tabellare più elevata devono essere ancorati alla valutazione clinica attuale del soggetto, condotta alla stregua delle vigenti Tabelle di legge (D.P.R. n. 834/1981). Il giudice contabile, nel valutare la domanda, può legittimamente fondare il proprio convincimento sul parere del consulente tecnico d’ufficio, qualora questo sia immune da vizi logici, esaustivamente motivato e reso in base a corrette considerazioni medico-legali. L’interdipendenza tra nuove infermità e quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio postula la sussistenza di un rapporto concausale “necessario e preponderante”, che non può essere desunto da mere associazioni epidemiologiche o da legami fisiopatologici bidirezionali, come nel caso del diabete mellito di tipo 2 e dell’ipertensione arteriosa. La consulenza tecnica di parte, ancorché non espressamente confutata punto per punto, non assume valore probatorio privilegiato, ove il consulente d’ufficio abbia dimostrato di averla esaminata e valutata nel quadro complessivo della documentazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Difesa, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, con ascrizione alla 4^ categoria della Tabella A e concessione della pensione privilegiata. Successivamente, aveva chiesto l’accertamento dell’aggravamento di una di tali infermità (una pielonefrite cronica con complicanze cardiologiche) e l’interdipendenza con altre due patologie (una pregressa infezione tubercolare e un diabete mellito di tipo 2), al fine di ottenere l’ascrizione alla più favorevole 1^ categoria.
Il Ministero della Difesa aveva contestato la domanda, richiamando le valutazioni mediche negative già effettuate. Il giudice monocratico aveva disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), affidata al Collegio Medico dell’ATS Sardegna, il cui parere veniva depositato dopo diverse proroghe. Il ricorrente, con note d’udienza, aveva contestato che il CTU non avesse considerato la consulenza tecnica di parte, chiedendo chiarimenti. L’udienza di discussione si è svolta il 23 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Giudice contabile, richiamato il parere del CTU, ha respinto il ricorso. In primo luogo, con riguardo all’aggravamento dell’infermità già riconosciuta, la CTU ha escluso la sussistenza di un quadro clinico compatibile con la 1^ o 2^ categoria tabellare. Sebbene fosse emersa una situazione di vulnerabilità dell’apparato cardiocircolatorio e una cardiopatia ipertensiva con complicanze aritmiche, tale quadro non integrava un franco scompenso cardiaco, ma era riconducibile allo stato di “latente insufficienza del miocardio”, già ascrivibile alla 4^ categoria. Gli esiti della pregressa peritonite non risultavano di rilievo, e la pielonefrite era funzionalmente assorbita nel quadro ipertensivo, non potendosi riconoscere una ulteriore ascrizione tabellare per evitare duplicazioni valutative.
Quanto all’interdipendenza con le nuove infermità, la CTU ha escluso ogni derivazione causale diretta dell’infezione da micobatterio tubercolare dalla cardiopatia ipertensiva e dalla pielonefrite, trattandosi di quadro pregresso, latente e di minimo rilievo medico-legale. Per il diabete mellito di tipo 2, caratterizzato da eziologia multifattoriale e frequentemente associato all’ipertensione arteriosa, il CTU ha rilevato che la sola associazione bidirezionale non è sufficiente a integrare un rapporto concausale “necessario e preponderante” con l’infermità dipendente da causa di servizio.
In merito alla contestazione del difensore circa la mancata considerazione della relazione tecnica di parte, il Giudice ha osservato che tale relazione era stata diffusamente riportata nella CTU, non ravvisando elementi per escludere che il consulente ne avesse tenuto conto. Il parere del CTU, condiviso e fatto proprio dal giudice in quanto immune da vizi logici e correttamente motivato, ha quindi costituito il fondamento del rigetto del ricorso. Considerata la complessità e la durata del giudizio, le spese sono state integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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