Il giudicato esterno preclude il riesame su quest’ioni comuni al medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti (Cass. civ. Sez. 5 n. 4275 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno formatosi in un giudizio tra le stesse parti, riguardante il medesimo rapporto giuridico, preclude il riesame di questioni di fatto e di diritto che, relative a un punto fondamentale comune, hanno formato la premessa logica indispensabile della statuizione racchiusa nel dispositivo della sentenza. Tale efficacia preclusiva opera anche quando il successivo giudizio abbia finalità e petitum diversi. Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, qualora si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, non trovando ostacolo nel divieto di cui all’art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito. La produzione del documento che lo attesta è ammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
La CTR del Lazio rigettava l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva confermato l’avviso di accertamento per l’anno 2008, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione una maggiore Irpef in relazione ai canoni di locazione di un immobile. La contribuente sosteneva che il rapporto locatizio fosse cessato anticipatamente nel 2006, per effetto del recesso del conduttore, e che tale risoluzione fosse stata comunicata tardivamente. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo tra l’altro la violazione del giudicato esterno. In particolare, assumeva che una successiva sentenza della medesima CTR, depositata nel 2016 e passata in giudicato, relativa all’anno d’imposta 2006, avesse accertato la cessazione del rapporto locatizio nel corso del 2006.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., assorbendo gli altri. Ha rilevato che la sentenza della CTR del Lazio, concernente l’anno d’imposta 2006, era divenuta definitiva, come attestato dal segretario della Commissione, e che essa aveva accertato la cessazione della locazione nel 2006. Tale accertamento, relativo al medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, costituiva la premessa logica indispensabile per la decisione della controversia relativa all’anno 2008.
La Corte ha richiamato il principio per cui, quando uno dei giudizi riguardanti il medesimo rapporto tra le stesse parti sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su una questione fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto, anche se il secondo giudizio ha finalità diverse. Ha precisato che il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità, anche se formatosi successivamente alla sentenza impugnata. In tal caso, la produzione del documento che lo attesta non viola l’art. 372 c.p.c., poiché il divieto riguarda solo i documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, mentre il giudicato sopravvenuto è opponibile nel giudizio di cassazione.
Poiché la CTR non aveva potuto tenere conto del giudicato, formatosi durante la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza d’appello, la Corte ha cassato la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e ha accolto l’originario ricorso della contribuente, annullando l’avviso di accertamento. Ha compensato le spese dei giudizi di merito, in ragione della formazione successiva del giudicato, e ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.