Patrocinio di AdER in Cassazione inammissibile senza delibera nel libero foro (Cass. civ. Sez. 5 n. 24152 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, le liti innanzi alla Corte di cassazione rientrano tra i casi riservati al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura dello Stato secondo la convenzione. L’ente può affidare la causa ad un avvocato del libero foro solo in presenza di uno dei seguenti presupposti alternativi: adozione di apposita delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933; allegazione e dimostrazione dell’indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio; sussistenza di un possibile conflitto d’interessi. La mancanza di tali presupposti determina la nullità della procura e l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Il Fatto
La contribuente impugnò un’intimazione di pagamento fondata su numerose cartelle, eccependo la prescrizione delle pretese. La Commissione tributaria provinciale di Varese accolse il ricorso applicando il termine quinquennale di cui all’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettò l’appello dell’Agente della riscossione, escludendo che la cartella non opposta sia equiparabile alla sentenza definitiva ai fini dell’art. 2953 c.c..
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il difetto di ius postulandi del difensore della contribuente, l’omessa pronuncia sulla prescrizione dei crediti IRPEF, IRAP ed IVA e la violazione della disciplina della prescrizione decennale. La contribuente non ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare la questione del proprio difetto di ius postulandi, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità dell’Avvocato del libero foro che rappresenta l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha richiamato il sistema delineato dall’art. 1 d.l. n. 193/2016, convertito dalla l. n. 225/2016, che ha istituito l’ente pubblico economico, subentrato a titolo universale nei rapporti delle estinte società del Gruppo Equitalia.
La Corte ha ripercorso il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019, secondo cui la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro postula la sussistenza del relativo presupposto di legge. Il Protocollo d’intesa del 22/06/2017 riserva all’Avvocatura erariale il patrocinio nelle liti concernenti l’attività di riscossione pendenti in cassazione e nelle controversie di particolare rilevanza.
Nel caso di specie, ha evidenziato la Corte, la controversia rientra tra i casi riservati al patrocinio autorizzato dell’Avvocatura. Nel ricorso e nella procura speciale non vi è alcun riferimento alle ragioni della deroga, né l’indicazione di una delibera assunta dagli organi dell’ente. La mancanza dei presupposti legali rende invalidamente conferita la procura al difensore del libero Foro, con conseguente nullità degli atti difensivi nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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