Sospensione della riscossione per il sisma aquilano incide sulla prescrizione contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2666 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’attività di riscossione dei contributi previdenziali, disposta dalle ordinanze contingibili e urgenti adottate a ridosso del sisma aquilano del 6 aprile 2009 e confermata e prorogata dal legislatore, opera come ostacolo giuridico e non di mero fatto all’esercizio del diritto dell’Istituto, con conseguente incidenza sul decorso del termine di prescrizione. Il giudice è tenuto a conoscerne d’ufficio, in virtù del principio iura novit curia, trattandosi della legge che determina il tempo della prescrizione, elemento sottratto alla disponibilità delle parti. La sospensione, per la sua portata generale, si applica anche alle pretese contributive fondate sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata in concreto inadempiuto, e non soltanto ai soggetti già iscritti. Il regime sanzionatorio resta assorbito dall’accoglimento delle censure in tema di prescrizione.

Il Fatto

La Corte d’Appello dell’Aquila aveva ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei relativi contributi per gli anni 2005 e 2006 a carico di alcuni professionisti iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, contemporaneamente dipendenti a tempo indeterminato presso imprese o pubbliche amministrazioni, per l’attività libero professionale svolta.

I professionisti impugnavano la decisione con ricorso per cassazione articolato in nove motivi; l’INPS resisteva e proponeva ricorso incidentale per la ritenuta estinzione, per prescrizione, dell’obbligazione riferita a uno dei professionisti; quest’ultimo reagiva proponendo a sua volta ricorso incidentale. Il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento parziale dei motivi in tema di prescrizione.

La Motivazione della Corte

I motivi dedicati all’an debeatur sono dichiarati manifestamente infondati. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimangono obbligati verso quest’ultima al solo contributo integrativo per la loro iscrizione agli albi, ma sono comunque tenuti all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS. La ratio universalistica delle tutele previdenziali, cui è ispirato l’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, impone di attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione previsto dalla norma d’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che non può dirsi del contributo integrativo, versato in funzione solidaristica da tutti gli iscritti agli albi.

La legittimità costituzionale di tale interpretazione è stata riconosciuta da Corte cost. n. 238 del 2022. Il quadro è completato dal richiamo a Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 32166 del 2018, 20420 e 30605 del 2019, 5826 del 2021, 20288 del 2022.

Gli spunti di maggior rilievo riguardano la prescrizione. La Corte ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi, con richiamo a Cass. n. 26811/2023, precisando che la determinazione della durata necessaria per il verificarsi dell’estinzione costituisce una quaestio iuris connessa all’identificazione del diritto e del regime prescrizionale delineato dalla legge, e confermando la sentenza n. 10955 del 2002.

Su questa base la Corte richiama integralmente Cass. n. 2987 del 2023, relativa a controversia analoga davanti alla medesima Corte territoriale, che illustra la successione degli interventi d’urgenza, delle proroghe e delle fonti adottati per fronteggiare il sisma aquilano del 6 aprile 2009. Si tratta delle ordinanze presidenziali (D.P.C.M.), confermate dal legislatore che ne ha prorogato la vigenza al 15 dicembre 2010 con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39, comma 3, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi con la legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, che ha sancito la graduale ripresa dell’attività di riscossione.

Il succedersi degli interventi dimostra che la riscossione ha segnato una battuta d’arresto. Poiché la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, la sospensione della riscossione si frappone come ostacolo giuridico all’attività dell’Istituto, con incidenza sul decorso del termine. Non vale obiettare che essa riguardi i soli soggetti già iscritti alla Gestione separata: la portata generale della sospensione incide anche sulle pretese che l’INPS avrebbe potuto vantare sul presupposto dell’obbligo di iscrizione in concreto inadempiuto.

È invece rigettato il profilo di censura concernente un professionista che lamentava l’erronea data della notificazione dell’atto interruttivo, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità. Il nono motivo, sul regime sanzionatorio, resta assorbito. La sentenza è cassata solo per quanto di ragione, con rinvio alla Corte d’Appello dell’Aquila, in diversa composizione, perché rivaluti la questione della prescrizione tenendo conto della sospensione prevista dalla disciplina speciale, e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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