Nessun obbligo per l’INPS di riqualificare d’ufficio una domanda di NASpI in istanza di indennità di mobilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10950 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di mobilità, pur avendo fonte nella legge, non sorge automaticamente in capo al lavoratore, ma presuppone la presentazione di una domanda all’INPS entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, richiamata dall’art. 7, comma 12, della legge n. 223/1991. Detta decadenza, essendo posta a protezione dell’interesse pubblico alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni gravanti su bilanci pubblici, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e non è rinunciabile dall’ente previdenziale. L’INPS non ha alcun obbligo di attivarsi per riqualificare d’ufficio una domanda di NASpI erroneamente presentata dal lavoratore in luogo della domanda di mobilità, né sussiste in capo all’Istituto un obbligo di soccorso istruttorio volto a informare il lavoratore dell’errore. Il decorso del termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda determina la decadenza, essendo irrilevante il mancato esercizio dovuto a una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore.
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori aveva presentato tempestivamente domanda di NASpI, erroneamente convinti di averne diritto, laddove per essi ricorrevano i presupposti per la sola indennità di mobilità. L’INPS respingeva la richiesta e, quando i lavoratori presentavano la domanda per l’indennità di mobilità, l’Istituto eccepiva l’intervenuta decadenza. Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda dei lavoratori, ma la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando sull’appello dell’INPS, la dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza. I lavoratori ricorrevano quindi in Cassazione, articolando tre motivi: la violazione dei principi di conservazione dell’atto giuridico e di conversione dell’atto nullo, ai fini di un preteso obbligo dell’INPS di convertire la domanda di NASpI in domanda di mobilità; la violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio; l’erronea esclusione della forza maggiore quale causa impeditiva del decorso del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il primo motivo di ricorso è infondato. La decadenza dalla possibilità di richiedere l’indennità di mobilità matura in ragione di norme inderogabili poste a fondamento della pubblica funzione e non è ascrivibile all’INPS. Secondo la giurisprudenza richiamata dal Collegio, l’indennità di mobilità presuppone, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’INPS entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile in virtù del richiamo operato dall’art. 7, comma 12, della legge n. 223/1991.
La decadenza è qualificata come decadenza sostanziale, annoverabile tra quelle dettate a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici. Essa è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, e l’ente previdenziale non può rinunciarvi né impedirne l’efficacia riconoscendo il diritto al soggetto istante. Il mancato esercizio del preteso potere di riqualificazione della istanza amministrativa non è quindi sanzionabile da parte del giudice.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che sussista una condotta censurabile dell’INPS per violazione del principio del c.d. soccorso istruttorio. Il termine di decadenza risulta scaduto in ragione di una disciplina legale inderogabile e il profilo di illegittimità della condotta dell’INPS è stato dedotto solo in sede di legittimità, risultando del tutto nuovo e privo di critica ammissibile alla sentenza impugnata.
Infine, il terzo motivo è infondato perché la sentenza impugnata si è uniformata alla giurisprudenza della Corte in materia di forza maggiore. Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di ammissione all’indennità di mobilità, previsto dall’art. 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935, determina la decadenza dal diritto, trattandosi di un termine stabilito nell’interesse alla certezza di una determinata situazione giuridica, la cui proroga, sospensione o interruzione è ammessa solo in casi eccezionali, tassativamente previsti dalla legge. È pertanto irrilevante il mancato esercizio dovuto a una situazione di mera difficoltà, non riconducibile al concetto normativo di forza maggiore (Cass. n. 10744 del 2022).
Il ricorso è quindi integralmente respinto e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.700,00 oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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Nota della Redazione
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