Notifica diretta dell’avviso di accertamento impoesattivo e indagini bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 16821 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la notifica diretta, a mezzo del servizio postale ordinario, dell’avviso di accertamento c.d. impoesattivo previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010: la disposizione non innova la disciplina della notificazione dell’atto impositivo e non deroga alla facoltà riconosciuta all’amministrazione finanziaria dall’art. 14 della legge n. 890 del 1982, che continua a consentire la notifica degli avvisi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il dato normativo non distingue tra contribuenti in regime di contabilità ordinaria e contribuenti in regime di contabilità semplificata: la presunzione legale relativa desumibile dalle risultanze dei conti bancari opera anche nei confronti di questi ultimi, che possono contrastarla dimostrando che le operazioni sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali o procedimentali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio rettificava il reddito dichiarato per il periodo di imposta 2011, sulla base di un processo di constatazione della Guardia di finanza contenente le risultanze delle indagini finanziarie. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e la CTR del Lazio confermava la statuizione, ritenendo correttamente notificato l’atto e provati i maggiori ricavi desunti da versamenti non giustificati, alla luce del raffronto tra movimentazioni bancarie e documentazione contabile.

La contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notifica dell’avviso impoesattivo effettuata direttamente dall’ufficio emittente, e non tramite un soggetto agente, integrasse un vizio. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che la disposizione invocata si limita a prevedere la concentrazione della riscossione nell’accertamento e nulla innova sulla notificazione dell’atto impositivo.

Nessuna modifica è stata apportata all’art. 14 della legge n. 890 del 1982, che continua a consentire la notificazione degli avvisi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, senza distinzione tra atti impositivi e impoesattivi. Il richiamo alla facoltà di notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento gli atti successivi non implica alcuna abrogazione implicita della notifica diretta. La Corte richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019, secondo cui la notificazione diretta assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, con conseguente legittimità della notifica diretta a mezzo posta.

Il secondo motivo censurava la mancanza di firma autografa sull’avviso sottoscritto digitalmente e notificato in cartaceo. Il motivo è inammissibile, perché era onere della ricorrente produrre la copia notificata dell’atto, non depositata né trascritta. Nel merito è comunque infondato: la copia analogica dell’avviso firmato digitalmente e dichiarata conforme all’originale informatico tiene luogo dell’originale ed è validamente notificata anche a mezzo del servizio postale.

Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’omesso esame della data di inizio della verifica fiscale. La Corte rileva che dalla verbalizzazione risulta la richiesta di esibizione delle scritture contabili e che non emerge il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal trattenimento della documentazione. La denuncia di vizi procedimentali non tutela l’astratta regolarità dell’attività, ma solo l’eliminazione del pregiudizio effettivo. Sotto il profilo dell’omesso esame, il motivo è inammissibile per la doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente dedotto alcuna diversità tra le pronunce di merito.

Il quarto motivo riguardava la presunzione desumibile dalle risultanze bancarie per il contribuente in contabilità semplificata. Il motivo è infondato: il dato normativo non opera distinzione tra i due regimi. Le operazioni di versamento hanno valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti, e la Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha valorizzato il sistema di contabilità semplificata solo con riguardo alla presunzione sui prelevamenti. La Corte costituzionale n. 10 del 2023 ha escluso ogni equiparazione automatica tra lavoratori autonomi e imprenditori commerciali. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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