Motivazione apparente nel classamento catastale e obbligo di esame delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 14630 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso catastale, la sentenza d’appello che confermi la rettifica di classamento operata dall’Ufficio con formule assertive, limitandosi a richiamare in modo complessivo gli studi e le considerazioni catastali versati in atti, senza esplicitare il contenuto delle prove poste a fondamento della ritenuta esattezza della classificazione e senza dare conto delle deduzioni e delle prove contrarie del contribuente, è affetta da motivazione apparente ed è nulla ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Il vizio di motivazione apparente sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico seguito, non essendovi alcuna esplicitazione sul quadro probatorio né alcuna disamina logico-giuridica del percorso argomentativo. Non è invece necessaria, in caso di riclassamento conseguente a procedura DOCFA, l’effettuazione del sopralluogo, né comporta nullità dell’atto la mancata allegazione del verbale di sopralluogo esterno, allorché la motivazione dell’avviso si fondi sulle caratteristiche dell’immobile risultanti dalla dichiarazione di variazione e dagli altri atti a disposizione dell’Ufficio.

Il Fatto

Il contribuente impugna l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva riclassificato il proprio immobile nella categoria A1, in luogo della categoria A2 indicata nella procedura DOCFA. La C.T.P. di Brescia accoglie il ricorso e annulla l’atto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, riforma integralmente la decisione e conferma il classamento.

Il giudice d’appello ritiene non necessario il sopralluogo dell’Ufficio in presenza di termini di paragone relativi a unità similari, valorizza le visure storiche dalle quali l’immobile risulterebbe “quasi sempre” in categoria A1 e reputa inconferente il richiamo al d.m. del 1969 sulle agevolazioni per la prima casa. Il contribuente ricorre in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992. Il secondo motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 24 Cost., per non essere stato allegato all’atto il verbale del sopralluogo esterno. Il terzo motivo invoca la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 in tema di ripartizione dell’onere probatorio.

La Corte muove dalla distinzione tra vizio di omessa pronuncia e vizio di motivazione, richiamando Cass. Sez. V n. 27551 del 2024 e, sul principio di riqualificazione del motivo, Cass. Sez. VI n. 25557 del 2017. Ricorda poi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016: la motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, è caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili al più come materiale di base per successive argomentazioni, invece mancate.

Nel caso concreto la sentenza d’appello si presenta meramente assertiva. Si limita ad affermare che l’Ufficio ha analizzato la visura storica e che l’immobile risulta quasi sempre in categoria A1, senza alcuna esplicitazione del contenuto delle prove poste a fondamento della ritenuta esattezza del classamento. Non soccorre il richiamo complessivo agli studi e alle considerazioni catastali versati in atti, né l’inciso che richiama la categoria A5, estranea alla questione. Il giudice di merito deve rendere percepibile il fondamento della decisione e dare conto del percorso logico compiuto, anche rispetto alle produzioni documentali: la motivazione riferita solo complessivamente agli atti è viziata per apparenza, come chiarito da Cass. Sez. III n. 12692 del 2019. Il primo motivo è quindi fondato e assorbe il terzo.

Il secondo motivo è respinto. La Corte ribadisce che la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa visita di sopralluogo, né questa è necessaria quando il nuovo classamento consegua a una denuncia di variazione presentata dal contribuente, come affermato da Cass. Sez. VI n. 374 del 2017. La mancata allegazione del verbale di sopralluogo esterno non determina la nullità dell’atto, poiché l’avviso fonda la rettifica sulle caratteristiche dell’immobile risultanti dalla DOCFA e dagli altri atti a disposizione dell’Ufficio, senza attribuire al sopralluogo alcuna rilevanza. La correttezza del classamento resta rimessa al giudice di merito.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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