Sospensione del tariffario protesico regionale per carenza istruttoria e motivazionale (TAR Basilicata n. 111 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che approva un tariffario transitorio dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve essere assistita da un’adeguata istruttoria e motivazione. In particolare, l’Amministrazione è tenuta a documentare il percorso logico-valutativo seguito per la determinazione delle tariffe, anche tramite verbali che diano conto dei criteri utilizzati. La carenza di istruttoria e la carenza di motivazione della delibera, unitamente alla incongruità delle nuove tariffe rispetto a quelle precedenti e a quelle adottate da altre regioni a fini comparativi, giustificano l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione. Il periculum in mora è integrato dal rischio di blocco del sistema protesico in danno dei pazienti. La sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento è pertanto disposta.

Il Fatto

La Regione Basilicata ha approvato con delibera della Giunta regionale n. 228 dell’8.7.2025 il “Tariffario Transitorio Regionale” per la definizione delle tariffe massime di acquisto dei dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, indicati negli Elenchi 2a e 2b dell’Allegato 5 al DPCM del 12.1.2017. Detta delibera, avente durata annuale comunque prorogabile, è stata adottata al fine di disciplinare il settore in attesa dell’aggiudicazione delle procedure di gara in forma centralizzata da parte della Stazione Unica Appaltante.

La Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche e alcune aziende operanti nella Regione Basilicata hanno impugnato la delibera dinanzi al TAR, deducendone l’illegittimità anche per carenza di istruttoria e di motivazione e per incongruità delle nuove tariffe. Le ricorrenti hanno presentato istanza di accesso agli atti istruttori, ottenendo dalla Regione la trasmissione di un file excel e una nota con cui l’Amministrazione ha dichiarato che le tariffe erano state definite sulla base di incontri di lavoro svolti senza redazione di verbali, ma con rilevazione delle presenze.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto che, da una sommaria delibazione della fase cautelare, il provvedimento impugnato risulti affetto dai vizi di carenza di istruttoria e di carenza di motivazione. L’Amministrazione, a fronte dell’istanza di accesso, ha infatti trasmesso soltanto un file excel, accompagnato da una nota in cui si afferma che gli incontri di lavoro non sono stati verbalizzati. In mancanza dei verbali, non è possibile ricostruire il percorso logico e valutativo posto a base della determinazione delle tariffe.

Il Collegio ha osservato che, a fronte delle diverse tariffe prese in esame a fini comparativi, relative a talune regioni limitrofe, non è possibile comprendere in base a quale criterio sia stata stabilita ogni singola tariffa. Ciò è tanto più rilevante in considerazione degli importanti scostamenti rispetto alle tariffe adottate dalle altre regioni considerate per il confronto e soprattutto rispetto alle precedenti tariffe adottate dalla Regione Basilicata, tanto da giustificare la censura di incongruità delle nuove tariffe da applicarsi in via transitoria.

Il Tribunale ha inoltre ravvisato la sussistenza del requisito del periculum in mora. Il notevole scostamento tra le nuove tariffe e quelle precedenti, in presenza dei rilevati vizi istruttori e motivazionali, giustifica la valutazione di incongruità dedotta dalle ricorrenti e comporta l’accoglimento dell’istanza cautelare, al fine di evitare il rischio, paventato nel ricorso, del blocco del sistema protesico in danno dei pazienti.

Il TAR Basilicata ha pertanto accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia della delibera impugnata e la fissazione dell’udienza pubblica di merito. Le spese relative alla fase cautelare sono state dichiarate irripetibili per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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