Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 416 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze della sezione lavoro che hanno riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento professionale dei docenti, accerta la ritualità della notificazione del titolo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni. L’inerzia dell’amministrazione giustifica la nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’efficacia della nomina commissariale.

Il Fatto

Numerosi docenti hanno agito davanti al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione dei giudicati formatisi su altrettante sentenze della sezione lavoro del Tribunale di Torino, di Novara e di Cuneo, con le quali era stato riconosciuto il loro diritto all’assegnazione delle somme destinate alla carta elettronica del docente. I titoli, muniti di attestazione di conformità, erano stati notificati al Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante posta elettronica certificata e non erano stati impugnati nei termini.

Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione, sono state trattenute in decisione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Le sentenze azionate erano state rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione dei ricorsi era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato di aver omesso di dare esecuzione ai titoli. Il quadro probatorio ha dunque condotto all’accoglimento delle domande.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai giudicati e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, onerando i ricorrenti di comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Il collegio ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo o con il giorno da cui ha efficacia la nomina del commissario.

Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per ciascun ricorso oltre accessori e con distrazione in favore del procuratore antistatario, sono state poste a carico del Ministero, con riduzione per la serialità della controversia e per le difficoltà operative rappresentate dalla difesa erariale. Il Tribunale ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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