Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nell’impugnazione di affidamento diretto (TAR Abruzzo n. 283 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo di affidamento diretto di durata limitata e ormai interamente decorsa deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., quando l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per la parte ricorrente, essendo venuto meno l’interesse strumentale alla decisione di merito.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di due associazioni di tutela degli animali, della determinazione dirigenziale con cui un Comune aveva disposto l’affidamento diretto del servizio di gestione del canile comunale a un’associazione, per il periodo dal 1° febbraio al 31 maggio 2023. Le ricorrenti avevano dedotto plurimi vizi di legittimità, contestando in particolare la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la mancanza dei requisiti in capo all’affidatario.
Il Comune resistente aveva eccepito l’infondatezza del ricorso, evidenziando il carattere discrezionale della scelta e l’attenuato onere motivazionale proprio degli affidamenti di importo inferiore a determinate soglie, nonché la necessità di garantire la continuità del servizio in attesa dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato, all’udienza di trattazione, la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, formulando l’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. La questione era stata in precedenza affrontata in sede cautelare, con ordinanza di rigetto fondata sulla necessità di evitare un pregiudizio alla gestione del canile e agli animali, nonché sull’inattuabilità di un ritorno alla gestione precedente.
Il Collegio ha quindi accertato che l’efficacia del provvedimento impugnato si era ormai esaurita, essendo interamente decorso il periodo di affidamento oggetto di contestazione. Tale circostanza ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione, poiché un eventuale annullamento dell’atto non avrebbe potuto comportare alcuna utilità concreta per le ricorrenti, nemmeno in termini strumentali.
La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione delle spese di lite, ritenuta giustificata dalle peculiarità della vicenda e dall’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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