Sospensione dei termini di impugnazione per controversie definibili (Cass. civ. Sez. V n. 22618 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, opera oggettivamente nei confronti delle controversie definibili ai sensi del precedente comma 192, individuate in base al momento di notifica del ricorso in primo grado e alla mancata conclusione del processo con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata. In assenza di una norma transitoria, la sospensione si applica secondo il principio del tempus regit actum. Ne consegue che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, in origine scadente in pendenza del periodo di sospensione, deve essere calcolato tenendo conto dell’intero differimento, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto oltre il nuovo termine.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento notificato a un contribuente. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo la notifica dell’atto tardiva e quindi intervenuta la decadenza del potere accertativo, con assorbimento delle questioni di merito.
L’ufficio ha proposto appello, deducendo l’ormai intervenuta definitività dell’avviso e la non impugnabilità dell’atto successivo. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha dichiarato l’appello tardivo e quindi inammissibile. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, censurando la mancata applicazione della sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla legge di Bilancio per le controversie definibili.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione relativa all’ambito applicativo della sospensione dei termini introdotta dalla legge n. 197/2022. Il ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 199, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. d), d.l. n. 34/2023, rilevando che la sentenza di primo grado, notificata in data 16 marzo 2023, sarebbe stata impugnabile entro un termine prorogato di undici mesi, fino al 15 aprile 2024.
Il Collegio ritiene il motivo fondato. La norma richiamata dispone la sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali che scadono tra l’entrata in vigore della legge e il 31 ottobre 2023. Poiché la controversia pendeva in primo grado alla data di entrata in vigore della legge e non risultava definita, essa integra una controversia definibile.
La Corte chiarisce che la sospensione è funzionale a incentivare l’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata delle controversie pendenti, disciplinata dalla stessa legge di Bilancio. È dunque al comma 192 che occorre fare riferimento per individuare l’ambito di applicazione, il quale ricomprende le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge e per le quali il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La fattispecie in esame si attaglia a tale previsione e non rientra tra le esclusioni del successivo comma 193, che riguarda le risorse proprie tradizionali e il recupero di aiuti di Stato. Ne consegue che la sospensione opera oggettivamente e, in difetto di norma transitoria, secondo il principio del tempus regit actum, come già affermato dalla Sez. 5, ord. n. 8287 del 29.03.2025.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame, affrontando le richieste erroneamente assorbite in forza dell’inammissibilità dell’appello e provvedendo sulle spese.
Nota della Redazione
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