Progressioni economiche orizzontali: irrilevante la cessazione dal servizio prima della graduatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4960 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le progressioni economiche orizzontali disciplinate dal CCNL del comparto Agenzie fiscali del 28.5.2004 assolvono a funzioni corrispettiva, premiale e incentivante, tra loro concorrenti. Ne deriva che il diritto all’inquadramento nella fascia superiore si consolida con il superamento della selezione per titoli e non richiede la permanenza in servizio del dipendente alla data di approvazione della graduatoria. La decorrenza retroattiva del passaggio al 1° gennaio dell’anno rende aleatorio e non previsto dalle parti collettive ogni requisito ulteriore legato alla permanenza in servizio. Nel giudizio di legittimità, inoltre, la questione dell’integrazione del contraddittorio è esaminabile d’ufficio, salvo giudicato, ma la fissazione del termine va esclusa quando la sopravvenienza renda il processo privo di effetti sulle parti pretermesse.

Il Fatto

Il contenzioso riguarda dipendenti dell’Agenzia delle Entrate che, in servizio alla data di indizione della procedura selettiva per la progressione economica orizzontale, erano cessati dal servizio prima della pubblicazione della graduatoria, per collocamento in quiescenza o per mobilità verso altra Agenzia fiscale.

Essi avevano chiesto la declaratoria di illegittimità dell’esclusione dalla graduatoria e il riconoscimento del diritto all’inquadramento nelle rispettive posizioni economiche dal 1° gennaio 2010, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’Appello di Roma, in riforma, l’aveva accolta. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui i lavoratori hanno resistito con controricorsi separati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il terzo motivo, per ragioni di pregiudizialità logica e giuridica. L’Agenzia censurava la decisione territoriale per aver ritenuto preclusa la riproposizione in appello dell’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio, sul presupposto che la statuizione di primo grado fosse una pronuncia di rigetto per infondatezza e non un provvedimento privo di contenuto decisorio.

Il Collegio richiama l’indirizzo costante secondo cui la questione è esaminabile anche in sede di legittimità, d’ufficio o su censura di parte, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto (Cass. n. 6649 del 2017, Cass. n. 9394 del 2017, Cass. n. 14423 del 2023). Richiama altresì il principio per cui, anche in ipotesi di litisconsorzio necessario, è esclusa la fissazione del termine per l’integrazione quando il ricorso sia inammissibile o infondato ictu oculi (Cass. Sez. Un. n. 6826 del 2010 e i numerosi arresti conformi).

La Corte estende tale ratio al caso concreto. Dalla consultazione diretta del sito istituzionale dell’Agenzia emerge che con accordo sindacale del 2015 è stato concordato lo scorrimento totale delle graduatorie delle progressioni economiche dell’anno 2010 delle Agenzie fiscali. Poiché il giudizio riguarda proprio quelle progressioni, dalla partecipazione al processo le parti pretermesse non trarrebbero alcun vantaggio concreto: l’integrazione del contraddittorio avrebbe il solo effetto di allungare i tempi, configurando un vuoto formalismo, in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost., artt. 6 e 13 CEDU) e di economia processuale, come affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Succi c. Italia, 29 ottobre 2021).

Passando al primo e al secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, la Corte ne rileva l’infondatezza. Il Collegio richiama i principi espressi in analoga questione (Cass. n. 26934 del 2022, Cass. n. 818 del 2023): la selezione riguarda lo sviluppo economico all’interno della medesima area, disciplinato dagli artt. 22, 82, 83 e 85 CCNL 2002-2005, confermati dall’art. 5 CCNL 2006-2009. Il passaggio di fascia è programmato con cadenza annuale e decorre dal 1° gennaio, sulla base della valutazione delle abilità conseguite negli anni precedenti e dei titoli posseduti.

Da qui la conclusione: una volta definiti i criteri con il contratto integrativo e avviata la procedura, non può ricavarsi dalla sola finalità incentivante l’ulteriore requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria. La retroattività dell’avanzamento economico sarebbe altrimenti ingiustificata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese e senza pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, essendo la soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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