Sospensione automatica dei termini di impugnazione nelle controversie tributarie definibili (Cass. civ. Sez. V n. 3454 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, e di riassunzione, nonché del termine per la proposizione del controricorso in Cassazione, prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018, opera in tutte le controversie tributarie definibili in via agevolata, a prescindere dall’adesione del contribuente alla definizione. Essa costituisce una forma di sospensione ope legis, di natura automatica, che prescinde dalla concreta volontà della parte privata di avvalersi della procedura di definizione. La diversa previsione del comma 10, che subordina la sospensione del giudizio all’apposita richiesta del contribuente, non estende la propria logica alla sospensione del termine per impugnare, retta da un autonomo e distinto meccanismo di operatività automatica.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva annullato due avvisi di accertamento conseguenti alla ritenuta distribuzione di utili da parte di una società cooperativa a responsabilità limitata.
Il giudice del gravame rilevava che l’appello era stato notificato a mezzo p.e.c. il 21 febbraio 2020, mentre la sentenza appellata era stata depositata il 23 novembre 2018, e riteneva non applicabile la sospensione dei termini di cui all’art. 6, commi 10 e 11, d.l. n. 119/2018, poiché la definizione agevolata costituisce facoltà del solo contribuente, che nel caso di specie non l’aveva esercitata. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e dell’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, in relazione all’applicazione della proroga di nove mesi del termine per impugnare.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due disposizioni. L’art. 6, comma 10, del decreto prevede che le controversie passibili di definizione agevolata non siano sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni sulla definizione agevolata. Ne deriva che la disciplina del contenzioso tributario esclude ogni automatismo quanto alla sospensione dei giudizi pendenti definibili.
La diversa previsione del comma successivo disciplina invece la sospensione del termine per impugnare. Il legislatore ha previsto che siano sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, scadenti tra la data di entrata in vigore del decreto, il 23 ottobre 2018, e il 31 luglio 2019.
Tale previsione comporta una sospensione automatica del termine per proporre impugnazione, che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della definizione agevolata: si tratta di una sospensione ope legis, come già affermato da Cass. n. 33069 del 2022 e Cass. n. 30397 del 2021. Conformi sono le decisioni rese per le analoghe disposizioni delle varie leggi di condono, tra cui Cass. n. 11913 del 2019, in tema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, e Cass. n. 11531 del 2016, riguardo all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011.
La decisione della Commissione tributaria regionale non è conforme a tali principi, laddove ha ritenuto la sospensione applicabile nel solo caso di domanda del contribuente di adesione alla definizione agevolata. Poiché la sentenza d’appello era stata pubblicata il 23 novembre 2018 e, in assenza di notificazione, operava il termine lungo con scadenza al 23 maggio 2019, la sospensione di nove mesi dei termini scadenti tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 comporta il differimento al 23 febbraio 2020. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui è demandato anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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