Sospensione dei termini e presunzione sui versamenti bancari (Cass. civ. Sez. V n. 22502 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. dalla legge n. 136/2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla prima in ragione della sua natura eccezionale. In tema di imposte dirette, la presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973 non è riferibile ai soli titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. A seguito della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, professionista, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2008, redditi non contabilizzati, contestando i prelievi e i versamenti su conto corrente.

La CTP di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo il reddito accertato. La CTR della Puglia, in riforma, accoglieva l’appello del contribuente e annullava l’accertamento quanto a versamenti e prelievi, senza esaminare l’appello incidentale dell’Ufficio relativo all’IRAP. L’Agenzia ricorreva in cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Il contribuente sosteneva che il termine, sospeso per nove mesi ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, sarebbe scaduto l’08/04/2020 (o il 12/05/2020 conteggiando la sospensione feriale), rendendo tardiva la notifica del 03/06/2020.

L’eccezione è infondata. Richiamando la Cass. civ., Sez. V, n. 33069 del 2022, la Corte ribadisce che la sospensione opera automaticamente, si cumula con quella emergenziale Covid, ma non con la sospensione feriale, che resta assorbita. Il termine subiva così un’ulteriore sospensione di sessantaquattro giorni ex art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020, e non era scaduto alla notifica: il ricorso è tempestivo.

Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio circa l’inapplicabilità dell’IRAP. Il motivo è fondato: la CTR, accogliendo l’appello principale, non ha valutato la doglianza dell’Ufficio sul parziale annullamento già pronunciato in primo grado.

Gli altri due motivi, esaminati congiuntamente, riguardano la presunzione sui movimenti bancari. La sentenza impugnata aveva affermato che la presunzione di imputazione dei prelievi e dei versamenti ai ricavi era venuta meno per tutti i contribuenti, ponendo a carico dell’Ufficio l’onere probatorio. La Corte censura tale lettura: essa non tiene conto dell’orientamento consolidato secondo cui la presunzione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si estende alla generalità dei contribuenti, fermo restando che, per la Corte cost. n. 228 del 2014, i prelevamenti rilevano solo per i titolari di redditi d’impresa, mentre i versamenti per tutti.

Il ricorso è quindi accolto su tutti e tre i motivi; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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