Rigetto per inammissibilità dei motivi e spese versate allo Stato per patrocinio (Cass. civ. Sez. II n. 13213 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si riduca a sollecitare una rivalutazione delle risultanze di fatto e dei presupposti del provvedimento cautelare, trascurando la natura di giudizio di legittimità. La litispendenza presuppone cause pendenti davanti a uffici giudiziari diversi; se pendono davanti allo stesso ufficio, si applica la riunione d’ufficio ai sensi dell’art. 273 cod. proc. civ. La domanda di restituzione di somme tra coniugi non è proponibile nel giudizio di separazione, ove rileva solo in via incidentale ai fini dell’addebito, essendo soggetta a rito ordinario. Infine, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, la parte soccombente ammessa al patrocinio a spese dello Stato versa le spese all’Erario, non alla controparte anch’essa ammessa; la mancata statuizione integra errore materiale correggibile.
Il Fatto
Un coniuge separato conveniva in giudizio l’altro chiedendo la convalida del sequestro e la restituzione della somma prelevata dal conto corrente cointestato e investita in due certificati di deposito intestati alla sola convenuta. Il Tribunale condannava quest’ultima a restituire il 50% della somma, oltre interessi.
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 1461/2021, rigettava l’appello e condannava l’appellante alle spese. Avverso tale pronuncia la soccombente proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, avversati da controricorso. Le parti depositavano memoria.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava omessa pronuncia sulla domanda di convalida del sequestro e sulle relative eccezioni. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente mira a una riconsiderazione dei presupposti del sequestro, senza tener conto che i giudici di merito avevano chiarito l’insussistenza di ogni interesse alla valutazione, avendo la stessa estinto i certificati e non avendo formulato doglianze sulle spese compensate. Il Tribunale si era mantenuto nei limiti del petitum restitutorio.
Il secondo motivo lamentava la mancata declaratoria di litispendenza rispetto al giudizio di separazione. La Corte, nel rigettare, ricorda che la litispendenza opera tra uffici giudiziari diversi; se le cause pendono davanti al medesimo ufficio si dispone la riunione d’ufficio ex art. 273 cod. proc. civ. Nel caso, entrambe le cause pendevano davanti al Tribunale di Bari. Nel merito richiama Sez. I n. 11828 del 21.05.2009: l’art. 40 cod. proc. civ. ammette il cumulo di domande con riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione, restando escluso il simultaneo processo tra l’azione di separazione e quella di restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario.
Il terzo motivo censurava l’individuazione dell’oggetto di causa e la mancata valutazione di documenti. La Corte lo giudica inammissibile: le acquisizioni sulla provenienza e sull’impiego delle somme non erano contestate, né la ricorrente aveva dimostrato l’allegata autorizzazione; il motivo si risolve in prospettazioni di fatto estranee al giudizio di legittimità.
Il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 132 d.P.R. n. 115/2002, per avere la sentenza condannato al pagamento delle spese in favore dell’appellato anziché dello Stato. La Corte lo dichiara inammissibile: la mancata statuizione integra un errore materiale suscettibile di correzione.
Quanto alle spese, la Corte richiama l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 e la Sez. VI-1 n. 25653 del 13.11.2020: il patrocinio a spese dello Stato non addossa all’Erario le spese che la parte ammessa sia condannata a rifondere. Poiché anche la controricorrente è ammessa, il soccombente versa all’Erario. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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