Prescrizione accise decorre dalla dichiarazione annuale del fabbricante (Cass. civ. Sez. V n. 22505 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero delle accise, il termine quinquennale di prescrizione che, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorre dalla data in cui è avvenuto il consumo, va riferito alla data di presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente-fabbricante, responsabile dell’attuazione del tributo. Rileva, infatti, il momento in cui l’Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. È inammissibile, per difetto di interesse, la censura rivolta contro argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, prive di effetti sul dispositivo della decisione.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società contribuente che aveva impugnato un invito al pagamento per accise sull’energia elettrica relative al 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ritenendo la pretesa erariale prescritta e comunque contraria al principio di affidamento, in quanto fondata su un orientamento di legittimità formatosi successivamente.
Avverso tale decisione l’Agenzia fiscale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società contribuente, nel frattempo incorporata in altra società, ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, al quale ha poi rinunciato con memoria depositata nelle more del giudizio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia lamentava la violazione degli artt. 57, comma 3, TUA e 2935 cod. civ., per aver la CTR dichiarato prescritto il credito portato dall’atto impositivo. La censura è fondata.
La Corte ribadisce il principio per cui il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale del contribuente-fabbricante, dovendosi valorizzare il momento in cui l’Ufficio è posto nelle condizioni di verificare l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995. Sul punto richiama il proprio precedente Sez. V n. 4034 del 12.02.2019.
La sentenza impugnata è giudicata distonica da tale principio, avendo fatto decorrere il termine prescrizionale dal termine dell’anno solare d’imposta anziché dalla data di presentazione della dichiarazione. L’Agenzia assumeva che la dichiarazione fosse stata presentata il 30 marzo 2009, con conseguente effetto interruttivo del primo atto notificato il 24 marzo 2014. La Corte osserva tuttavia che tale circostanza non risulta univocamente dagli atti e dovrà essere accertata in sede di rinvio.
Con il secondo motivo l’Agenzia censurava la violazione degli artt. 10, comma 1 e 2, legge n. 212/2000, per aver la CTR ravvisato nella pretesa impositiva una lesione del principio statutario dell’affidamento. La censura è inammissibile: una volta statuita la prescrizione del credito, l’affermazione del giudice di appello sul punto costituisce mero obiter dictum, come tale non impugnabile per cassazione, secondo il principio consolidato richiamato da Cass. n. 22380 del 22.10.2014.
Nota della Redazione
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