Sospensione termini sisma Sicilia 2002 subordinata alla richiesta del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13270 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei termini per la notifica della cartella esattoriale disposta in favore dei soggetti colpiti dal sisma della Sicilia del 2002 non opera in modo automatico, ma ha carattere facoltativo e presuppone un’apposita dichiarazione del contribuente di volersi avvalere del beneficio. In difetto di tale manifestazione di volontà, e in mancanza di prova contraria a carico dell’Amministrazione, l’ente impositore resta soggetto ai termini ordinari e la cartella notificata oltre la loro scadenza è illegittima. Il medesimo criterio interpretativo, già affermato con riguardo alla disciplina dettata per il sisma del 1990, va applicato anche alla regolarizzazione prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, poiché in entrambi i sistemi normativi l’ampliamento del termine trova giustificazione nella definizione della posizione da parte del contribuente.

Il Fatto

Una società, dichiarata fallita, impugnava la cartella di pagamento notificatale per omesso versamento dell’IRAP relativa al 2005. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’Amministrazione decaduta dal potere di controllo: secondo il giudice di primo grado, la sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 non incideva sul termine triennale ordinario.

L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia confermava la statuizione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione con un unico motivo di gravame. La società contribuente e il concessionario della riscossione non svolgevano attività difensiva, rimanendo intimati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Amministrazione contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, come novellato dall’art. 36 bis del d.L. n. 248 del 2007. Secondo la ricorrente, la norma che consentiva ai contribuenti di definire la propria posizione con un unico versamento entro il 30 giugno 2008 non avrebbe carattere facoltativo ma obbligatorio, cosicché il termine per la notifica della cartella sarebbe scaduto soltanto il 31 dicembre 2011, con conseguente tempestività della cartella notificata l’8 novembre 2011.

La Corte ritiene il motivo infondato. Il Collegio muove dalla ricostruzione della disciplina che viene in rilievo, riportando il testo dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, che consente ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3442 del 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, con versamento del capitale diminuito del 50 per cento.

Il passaggio decisivo è il richiamo, operato dalla stessa Corte, alla situazione normativa relativa al sisma del 1990. Con riferimento a quella disciplina, la Cassazione aveva già affermato che la sospensione dei termini prevista dall’ordinanza ministeriale n. 2057 del 1990 non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda: l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso di tale facoltà, resta soggetta ai termini ordinari (vengono citate sul punto Cass. n. 2434 del 31/01/2017 e Cass. n. 9891 del 05/05/2011).

Applicando tale principio al caso concreto, la Corte rileva che l’Agenzia delle Entrate non ha dedotto che il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere della sospensione, non emergendo tale circostanza né dalla sentenza impugnata né dal ricorso. Il Collegio valorizza inoltre l’analogia con l’art. 138, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000, che aveva attribuito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali, con identica espressione normativa: anche in quel caso si era precisato che il nuovo termine decadenziale opera solo in presenza della richiesta di regolarizzazione, con la conseguenza che, in mancanza di prova di tale volontà, non si applica la proroga (viene citata Cass. n. 7274 del 27/03/2014).

La Corte aggiunge una considerazione di coerenza logica: l’ampliamento del tempo concesso agli Uffici per l’azione coattiva si giustifica nei casi in cui il contribuente utilizzi lo spatium deliberandi attribuitogli per regolarizzarsi. Da tale attività deriva per l’Amministrazione l’obbligo di verificarne la correttezza, e il tempo necessario a tale controllo non può andare in danno della riscossione coattiva. Ne segue il rigetto del ricorso, senza pronuncia sulle spese in ragione della mancata costituzione della società contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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