Aliquota IVA ridotta per uso domestico: no alle scuole (Cass. civ. Sez. V n. 14097 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 122 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 per le forniture di energia termica è subordinata al requisito dell’uso domestico, che postula la residenzialità della struttura destinataria della prestazione. La norma agevolativa è di stretta interpretazione e va letta conformemente al suo senso abituale, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia. Ne consegue che l’aliquota agevolata non si applica alle forniture di energia destinate alle scuole, difettando in esse il requisito della residenzialità, pur se l’energia è impiegata in un’abitazione di carattere collettivo come caserme, case di riposo o carceri.

Il Fatto

Una società esercente attività di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria riceveva un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2008, con recupero a tassazione di costi ritenuti non documentati e non di competenza e per errata applicazione dell’aliquota IVA. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.

In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’impugnazione della società quanto all’aliquota agevolata e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la contribuente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciavano omessa o apparente motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., con riguardo al disconoscimento dell’aliquota agevolata per le prestazioni rese in favore di un condominio e per la realizzazione di una rete di comunicazione.

La Corte, esaminandoli unitariamente per connessione, li ha ritenuti infondati. Ha ricordato che l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Deve trattarsi di mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016).

Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale, pur con argomentazione sintetica, ha esposto le ragioni della propria decisione, indicando gli elementi posti a fondamento della ritenuta illegittimità dei rilievi IVA. Ha così assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del minimo costituzionale. Quanto al secondo motivo, la ricorrente prospettava in realtà una questione di diritto, rispetto alla quale non è configurabile alcun vizio di motivazione.

Il terzo motivo, relativo all’aliquota agevolata per le forniture di energia a asili nido e scuole, è stato invece accolto. La Corte ha rilevato che il n. 122 della Tabella A, parte III, richiama espressamente le forniture di energia termica per uso domestico. Poiché la disposizione costituisce norma agevolativa, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 26317 del 2020; Cass. n. 30138 del 2019) e va valutata conformemente al suo senso abituale, come affermato dalla Corte di Giustizia.

Il termine “uso domestico” limita dunque l’agevolazione al requisito della residenzialità della struttura destinataria della prestazione: condizione ravvisabile anche in un’abitazione di carattere collettivo, come caserme, case di riposo e carceri, ma non per le scuole. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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