Divieto ZTL natanti NCC illegittimo per disparità tra operatori (Cass. civ. Sez. II n. 13053 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La potestà normativa comunale in materia di autoservizi pubblici non di linea ha natura residuale e deve svolgersi entro i binari tracciati dalla legge statale e da quella regionale, senza oltrepassare il limite della mera regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di noleggio con conducente. È pertanto viziata da eccesso di potere la determina dirigenziale che, nel disciplinare la circolazione nella zona a traffico limitato, introduce un trattamento differenziato tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri comuni, imponendo soltanto a questi ultimi il divieto di ingresso nelle acque della ZTL. Tale previsione non trova fondamento né nell’art. 11, comma 1, legge n. 21/1992, né nell’art. 12, comma 5, legge Regione Veneto n. 63/1993, che consente di considerare gli effetti del moto ondoso in fase di rilascio delle autorizzazioni e di disciplina del traffico, ma non di distinguere il transito dei soggetti già autorizzati in base alla loro provenienza. Il giudice di merito deve pertanto disapplicare la disposizione illegittima ed escludere l’integrazione dell’illecito contestato.
Il Fatto
Una società esercente il servizio di noleggio con conducente proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Venezia avverso cinque ordinanze-ingiunzioni elevate dal Comune di Venezia. Le contestazioni riguardavano natanti adibiti a NCC che avevano transitato nel centro storico veneziano con passeggeri a bordo, sebbene autorizzati da un comune diverso da quello di Venezia.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e disapplicava l’ordinanza dirigenziale ritenuta illegittima. Il Tribunale di Venezia, in sede di gravame, accoglieva parzialmente l’appello del Comune, confermando la violazione di una delle prescrizioni contestate. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, cui la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che entrambi i ricorsi sono proposti avverso la medesima sentenza. Per il principio di unicità del processo di impugnazione, dopo la notifica del primo ricorso qualsiasi ricorso successivo si converte in impugnazione incidentale, purché rispettoso del termine di cui all’art. 371 c.p.c. Il ricorso incidentale è dunque tale, essendo stato notificato lo stesso giorno ma in orario successivo.
Quanto al ricorso principale, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia del Comune. La rinuncia, atto unilaterale recettizio, è idonea a produrre l’estinzione anche in assenza di accettazione della controparte, avendo rispettato i requisiti dell’art. 390 c.p.c.
Nel merito, il ricorso incidentale è fondato. La Corte ricostruisce il riparto di competenze: la legge n. 21/1992 attribuisce alle Regioni e ai Comuni competenze in materia, e la potestà normativa comunale non può oltrepassare la mera regolamentazione delle modalità del servizio. Sono pertanto viziate le disposizioni che prevedono una disciplina differenziata del transito nella ZTL a seconda del comune di rilascio dell’autorizzazione.
La Corte riconosce che i provvedimenti limitativi della circolazione sono espressione di scelte latamente discrezionali, ma tale affermazione non è decisiva. La previsione non costituisce attuazione dell’art. 11, comma 1, legge n. 21/1992 e non trova giustificazione nell’art. 12, comma 5, legge Regione Veneto n. 63/1993, che indica i termini di valutazione del moto ondoso senza consentire distinzioni fondate sulla provenienza dei soggetti autorizzati.
La determina è dunque illegittima per eccesso di potere, realizzando un fine ulteriore rispetto alla materia del trasporto non di linea. La Corte richiama l’intervento dell’AGCM e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 17541/2023. Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla le ordinanze-ingiunzioni, compensando le spese.
Nota della Redazione
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