Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale nel sostegno scolastico (TAR Campania n. 2167 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’assegnazione delle ore di sostegno scolastico in favore di alunno con disabilità grave, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, in ossequio al principio della domanda, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, che si configura quando l’Amministrazione abbia soddisfatto la pretesa solo all’esito dell’ordinanza cautelare, pur essendo pienamente consapevole del fabbisogno di sostegno già prima del giudizio, senza aver riesaminato il PEI né prodotto gli atti successivi del procedimento. In tal caso la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese è giustificata dal comportamento processuale tenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di genitore di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequentante l’ultimo anno della scuola primaria, ha impugnato l’atto del dirigente scolastico che, per l’anno scolastico 2025/2026, non garantiva la copertura completa delle ore di sostegno, unitamente agli atti di assegnazione degli insegnanti da parte dell’Amministrazione scolastica. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze e in relazione alla disabilità.
Con ordinanza cautelare dell’8 settembre 2025, l’istanza è stata accolta. Successivamente, con memoria del 12 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, rappresentando che solo all’esito dell’ordinanza cautelare era stato assegnato al minore il monte ore corrispondente al suo effettivo bisogno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la vicenda processuale si è definita per effetto della dichiarazione espressa di sopravvenuto difetto di interesse resa dal ricorrente. In ossequio al principio della domanda, tale dichiarazione integra una ipotesi di improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice pronunciarsi su una pretesa che la parte ha dichiarato di non voler più coltivare.
Il profilo di maggiore interesse attiene alla regolazione delle spese. Il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale, ricostruendo l’andamento sostanziale del rapporto. Dalla nota del dirigente scolastico del 14 luglio 2025 emergeva la piena consapevolezza dell’Istituto circa la necessità di 29 ore settimanali di sostegno, corrispondenti all’intero orario di frequentazione per le classi quarte e quinte. Nel PEI provvisorio redatto il 13 maggio 2025 era stata sottolineata la medesima necessità, unitamente a quella dell’assistenza igienico-materiale e specialistica.
La Corte sottolinea come l’Amministrazione scolastica abbia adottato la quantificazione adeguata solo per effetto dell’ordinanza cautelare. Il verbale del GLO del 21 ottobre 2025 conferma che il minore è seguito per 29 ore settimanali “in seguito all’ordinanza cautelare del TAR di settembre 2025”.
Il Collegio valorizza inoltre il comportamento processuale dell’Amministrazione, che non ha prodotto atti successivi del relativo procedimento né ha dimostrato di aver riesaminato il PEI. Da tali circostanze il Tribunale desume la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che giustifica la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500 oltre accessori, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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