Il giudizio di ottemperanza e l’esecuzione del giudicato che riconosce la carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 874 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, legittima il tribunale amministrativo ad accogliere la domanda di ottemperanza e a condannare l’Amministrazione all’esecuzione del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza può nominare commissario ad acta sin dalla sentenza, con facoltà di delega e con il potere di ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora l’Amministrazione debitrice versi in situazione di incapienza dei capitoli di bilancio. L’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, che riconosce il beneficio della carta elettronica del docente, deve avvenire alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, con la maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
Il Fatto
Un docente ha agito davanti al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere la somma di euro 500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre a interessi e rivalutazione. L’Amministrazione non aveva dato seguito alla notifica della sentenza, e risultava decorso infruttuosamente anche il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il docente ha quindi chiesto che venisse ordinata l’esecuzione e nominato un commissario ad acta.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato: la rituale notifica della sentenza al Ministero in data 4 ottobre 2024; il passaggio in giudicato della decisione, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Cagliari; la rituale notifica del ricorso in data 16 aprile 2026; l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, disponendo che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventualità di un persistente inadempimento, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, avrà il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i novanta giorni successivi alla richiesta della parte. Il TAR ha precisato che, in caso di incapienza di fondi nei capitoli di bilancio destinati al pagamento, il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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